La “storia infinita” della tipizzazione-tassativizzazione giurisprudenziale del “fatto” del concorrente esterno, nel caso tipologico del “patto” elettorale politico-mafioso, sembra arricchirsi di un nuovo capitolo: il requisito della “disponibilità” viene considerato un elemento del fatto tipico e non, invece, un mero indice probatorio. Questo “indicatore di intraneità”, dal carattere sintomatico-indiziario, inciderebbe sulle inevitabili interazioni tra “fatto” e “prova”, determinando la conformazione del reato non più in termini di istantaneità o, in alcune ipotesi, di “eventuale” permanenza, ma di effettiva e “necessaria” permanenza; attraverso l’ineludibile processualizzazione del “fatto” del concorrente esterno avvenuta senza rispettare limiti normativi e vincoli giurisdizionali. Limiti e vincoli individuabili, invero, in un’imputazione “chiara” e “precisa”, nel contraddittorio fra le parti e nella motivazione della sentenza. In questo modo, solo con la giurisdizionalizzazione del “fatto” si potrebbe determinare il reale e “categorico” contenuto del tipo criminoso, rispetto ad una fattispecie incriminatrice afflitta “geneticamente” dalla carenza di tassatività.
Il "patto" elettorale politico mafioso tra concorso esterno, art. 416 ter c.p. e partecipazione associativa
Francesco Siracusano
2024-01-01
Abstract
La “storia infinita” della tipizzazione-tassativizzazione giurisprudenziale del “fatto” del concorrente esterno, nel caso tipologico del “patto” elettorale politico-mafioso, sembra arricchirsi di un nuovo capitolo: il requisito della “disponibilità” viene considerato un elemento del fatto tipico e non, invece, un mero indice probatorio. Questo “indicatore di intraneità”, dal carattere sintomatico-indiziario, inciderebbe sulle inevitabili interazioni tra “fatto” e “prova”, determinando la conformazione del reato non più in termini di istantaneità o, in alcune ipotesi, di “eventuale” permanenza, ma di effettiva e “necessaria” permanenza; attraverso l’ineludibile processualizzazione del “fatto” del concorrente esterno avvenuta senza rispettare limiti normativi e vincoli giurisdizionali. Limiti e vincoli individuabili, invero, in un’imputazione “chiara” e “precisa”, nel contraddittorio fra le parti e nella motivazione della sentenza. In questo modo, solo con la giurisdizionalizzazione del “fatto” si potrebbe determinare il reale e “categorico” contenuto del tipo criminoso, rispetto ad una fattispecie incriminatrice afflitta “geneticamente” dalla carenza di tassatività.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.