La “storia infinita” della tipizzazione-tassativizzazione giurisprudenziale del “fatto” del concorrente esterno, nel caso tipologico del “patto” elettorale politico-mafioso, sembra arricchirsi di un nuovo capitolo: il requisito della “disponibilità” viene considerato un elemento del fatto tipico e non, invece, un mero indice probatorio. Questo “indicatore di intraneità”, dal carattere sintomatico-indiziario, inciderebbe sulle inevitabili interazioni tra “fatto” e “prova”, determinando la conformazione del reato non più in termini di istantaneità o, in alcune ipotesi, di “eventuale” permanenza, ma di effettiva e “necessaria” permanenza; attraverso l’ineludibile processualizzazione del “fatto” del concorrente esterno avvenuta senza rispettare limiti normativi e vincoli giurisdizionali. Limiti e vincoli individuabili, invero, in un’imputazione “chiara” e “precisa”, nel contraddittorio fra le parti e nella motivazione della sentenza. In questo modo, solo con la giurisdizionalizzazione del “fatto” si potrebbe determinare il reale e “categorico” contenuto del tipo criminoso, rispetto ad una fattispecie incriminatrice afflitta “geneticamente” dalla carenza di tassatività.

Il "patto" elettorale politico mafioso tra concorso esterno, art. 416 ter c.p. e partecipazione associativa

Francesco Siracusano
2024-01-01

Abstract

La “storia infinita” della tipizzazione-tassativizzazione giurisprudenziale del “fatto” del concorrente esterno, nel caso tipologico del “patto” elettorale politico-mafioso, sembra arricchirsi di un nuovo capitolo: il requisito della “disponibilità” viene considerato un elemento del fatto tipico e non, invece, un mero indice probatorio. Questo “indicatore di intraneità”, dal carattere sintomatico-indiziario, inciderebbe sulle inevitabili interazioni tra “fatto” e “prova”, determinando la conformazione del reato non più in termini di istantaneità o, in alcune ipotesi, di “eventuale” permanenza, ma di effettiva e “necessaria” permanenza; attraverso l’ineludibile processualizzazione del “fatto” del concorrente esterno avvenuta senza rispettare limiti normativi e vincoli giurisdizionali. Limiti e vincoli individuabili, invero, in un’imputazione “chiara” e “precisa”, nel contraddittorio fra le parti e nella motivazione della sentenza. In questo modo, solo con la giurisdizionalizzazione del “fatto” si potrebbe determinare il reale e “categorico” contenuto del tipo criminoso, rispetto ad una fattispecie incriminatrice afflitta “geneticamente” dalla carenza di tassatività.
2024
patto elettorale, concorso esterno, organizzazione mafiosa
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12317/103860
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