Il contributo analizza i principi di diritto intertemporale che regolano la cd. successione “impropria” di leggi amministrative punitive e penali, mettendo soprattutto in evidenza la funzione attribuibile al principio di retroattività favorevole e i relativi limiti. In particolare, il fenomeno normativo viene inquadrato come un’abrogazione dell’illecito amministrativo con perdurante attribuzione di disvalore al fatto, addirittura riqualificato sul piano penale; con effetti, dunque, non abolitivi ma modificativi del regime sanzionatorio applicabile. La conseguenza è che il principio di retroattività in mitius – che trova riconoscimento sia nella Costituzione sia nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo sia nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, pur con una diverso peso specifico e con una diversa efficacia applicativa in ciascuna di esse – dovrebbe operare non per escludere la punibilità dei fatti pregressi, soggetti alla legge in vigore al momento della loro realizzazione, ex art. 1 della legge n. 689/1981, ma per delimitare il perimetro delle sanzioni amministrative punitive irrogabili in via ultrattiva. A questo risultato potrebbe giungersi attraverso un confronto con le pene successivamente introdotte per punire i medesimi fatti, qualora queste ultime risultino meno afflittive delle sanzioni precedentemente in vigore.

Limiti al principio di retroattività favorevole nel dialogo tra le Corti: il caso dell’abrogazione dell’illecito amministrativo punitivo con contestuale incriminazione del medesimo fatto

Tigano Vincenzo
2023-01-01

Abstract

Il contributo analizza i principi di diritto intertemporale che regolano la cd. successione “impropria” di leggi amministrative punitive e penali, mettendo soprattutto in evidenza la funzione attribuibile al principio di retroattività favorevole e i relativi limiti. In particolare, il fenomeno normativo viene inquadrato come un’abrogazione dell’illecito amministrativo con perdurante attribuzione di disvalore al fatto, addirittura riqualificato sul piano penale; con effetti, dunque, non abolitivi ma modificativi del regime sanzionatorio applicabile. La conseguenza è che il principio di retroattività in mitius – che trova riconoscimento sia nella Costituzione sia nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo sia nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, pur con una diverso peso specifico e con una diversa efficacia applicativa in ciascuna di esse – dovrebbe operare non per escludere la punibilità dei fatti pregressi, soggetti alla legge in vigore al momento della loro realizzazione, ex art. 1 della legge n. 689/1981, ma per delimitare il perimetro delle sanzioni amministrative punitive irrogabili in via ultrattiva. A questo risultato potrebbe giungersi attraverso un confronto con le pene successivamente introdotte per punire i medesimi fatti, qualora queste ultime risultino meno afflittive delle sanzioni precedentemente in vigore.
2023
retroattività favorevole, sanzioni amministrative punive, garanzie penali di fonte pattizia
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12317/103880
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