Il contributo analizza i principi di diritto intertemporale che regolano la cd. successione “impropria” di leggi amministrative punitive e penali, mettendo soprattutto in evidenza la funzione attribuibile al principio di retroattività favorevole e i relativi limiti. In particolare, il fenomeno normativo viene inquadrato come un’abrogazione dell’illecito amministrativo con perdurante attribuzione di disvalore al fatto, addirittura riqualificato sul piano penale; con effetti, dunque, non abolitivi ma modificativi del regime sanzionatorio applicabile. La conseguenza è che il principio di retroattività in mitius – che trova riconoscimento sia nella Costituzione sia nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo sia nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, pur con una diverso peso specifico e con una diversa efficacia applicativa in ciascuna di esse – dovrebbe operare non per escludere la punibilità dei fatti pregressi, soggetti alla legge in vigore al momento della loro realizzazione, ex art. 1 della legge n. 689/1981, ma per delimitare il perimetro delle sanzioni amministrative punitive irrogabili in via ultrattiva. A questo risultato potrebbe giungersi attraverso un confronto con le pene successivamente introdotte per punire i medesimi fatti, qualora queste ultime risultino meno afflittive delle sanzioni precedentemente in vigore.
Limiti al principio di retroattività favorevole nel dialogo tra le Corti: il caso dell’abrogazione dell’illecito amministrativo punitivo con contestuale incriminazione del medesimo fatto
Tigano Vincenzo
2023-01-01
Abstract
Il contributo analizza i principi di diritto intertemporale che regolano la cd. successione “impropria” di leggi amministrative punitive e penali, mettendo soprattutto in evidenza la funzione attribuibile al principio di retroattività favorevole e i relativi limiti. In particolare, il fenomeno normativo viene inquadrato come un’abrogazione dell’illecito amministrativo con perdurante attribuzione di disvalore al fatto, addirittura riqualificato sul piano penale; con effetti, dunque, non abolitivi ma modificativi del regime sanzionatorio applicabile. La conseguenza è che il principio di retroattività in mitius – che trova riconoscimento sia nella Costituzione sia nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo sia nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, pur con una diverso peso specifico e con una diversa efficacia applicativa in ciascuna di esse – dovrebbe operare non per escludere la punibilità dei fatti pregressi, soggetti alla legge in vigore al momento della loro realizzazione, ex art. 1 della legge n. 689/1981, ma per delimitare il perimetro delle sanzioni amministrative punitive irrogabili in via ultrattiva. A questo risultato potrebbe giungersi attraverso un confronto con le pene successivamente introdotte per punire i medesimi fatti, qualora queste ultime risultino meno afflittive delle sanzioni precedentemente in vigore.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.