Alla categoria dommatica dell’abnormità sembra da ricondurre il provvedimento di revoca del decreto di archiviazione emesso de plano, con omissione dell’avviso di deposito della richiesta di archiviazione alla persona offesa dal reato, atteso che al giudice per le indagini preliminari è precluso qualsiasi potere di impulso dell’azione penale espressamente riservato alla pubblica accusa anche nel procedimento di archiviazione. Tuttavia, l’assenza di una disciplina legislativa in materia pone dubbi ed incertezze. La questione parrebbe in via di superamento attraverso la normativa contenuta nel disegno di legge n. 2067 S, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario», che introduce il reclamo quale mezzo di impugnazione, che consente la tutela della persona offesa in caso di emissione del decreto di archiviazione in questione. A tal proposito, però, non si può fare a meno di considerare del tutto inappagante e priva di ogni coerenza ed armonia sistematica la scelta del reclamo quale mezzo di impugnazione. Tale strumento processuale, infatti, specificamente previsto, dalla legge sull’ordinamento penitenziario, quale rimedio avverso numerosi provvedimenti che concernono l’esecuzione in concreto della pena, è stato da sempre caratterizzato da una disciplina scarna ed inidonea ad assicurare quella adeguata e piena garanzia di controllo giurisdizionale reclamata dalla possibile violazione di diritti processuali fondamentali.

Revoca del decreto di archiviazione de plano e omissione dell'avviso

Giuseppe Tabasco
2017-01-01

Abstract

Alla categoria dommatica dell’abnormità sembra da ricondurre il provvedimento di revoca del decreto di archiviazione emesso de plano, con omissione dell’avviso di deposito della richiesta di archiviazione alla persona offesa dal reato, atteso che al giudice per le indagini preliminari è precluso qualsiasi potere di impulso dell’azione penale espressamente riservato alla pubblica accusa anche nel procedimento di archiviazione. Tuttavia, l’assenza di una disciplina legislativa in materia pone dubbi ed incertezze. La questione parrebbe in via di superamento attraverso la normativa contenuta nel disegno di legge n. 2067 S, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario», che introduce il reclamo quale mezzo di impugnazione, che consente la tutela della persona offesa in caso di emissione del decreto di archiviazione in questione. A tal proposito, però, non si può fare a meno di considerare del tutto inappagante e priva di ogni coerenza ed armonia sistematica la scelta del reclamo quale mezzo di impugnazione. Tale strumento processuale, infatti, specificamente previsto, dalla legge sull’ordinamento penitenziario, quale rimedio avverso numerosi provvedimenti che concernono l’esecuzione in concreto della pena, è stato da sempre caratterizzato da una disciplina scarna ed inidonea ad assicurare quella adeguata e piena garanzia di controllo giurisdizionale reclamata dalla possibile violazione di diritti processuali fondamentali.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12317/104501
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