Il testimone de relato narra un fatto che egli non ha percepito direttamente, ma che dichiara di aver appreso da un altro soggetto. In tale ipotesi si rende necessario accertare l’attendibilità sia del testimone indiretto che di quello diretto. Per tale motivo il legislatore pone delle condizioni alla utilizzabilità della testimonianza indiretta. In primo luogo, è richiesto che il testimone indiretto indichi la persona o la fonte «da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell’esame». In secondo luogo, allorché una delle parti chieda che venga esaminata nel processo la persona che ha avuto conoscenza diretta del fatto, il giudice è obbligato a disporne la citazione. L’omissione della citazione implica la inutilizzabilità della prova assunta.
Testimonianza indiretta
Giuseppe Tabasco
2017-01-01
Abstract
Il testimone de relato narra un fatto che egli non ha percepito direttamente, ma che dichiara di aver appreso da un altro soggetto. In tale ipotesi si rende necessario accertare l’attendibilità sia del testimone indiretto che di quello diretto. Per tale motivo il legislatore pone delle condizioni alla utilizzabilità della testimonianza indiretta. In primo luogo, è richiesto che il testimone indiretto indichi la persona o la fonte «da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell’esame». In secondo luogo, allorché una delle parti chieda che venga esaminata nel processo la persona che ha avuto conoscenza diretta del fatto, il giudice è obbligato a disporne la citazione. L’omissione della citazione implica la inutilizzabilità della prova assunta.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.