La legge 1.3.2001, n. 63 ha introdotto nel nostro sistema processuale penale l’istituto della testimonianza assistita, che era già contemplato dall’ordinamento francese, prevedendo due categorie di testimoni assistiti: a) gli imputati connessi teleologicamente o collegati probatoriamente con procedimento che non si è ancora concluso con sentenza irrevocabile; b) gli imputati connessi o collegati, allorché il procedimento penale a loro carico si sia concluso con decisione definitiva diversa dalla sentenza irrevocabile per non aver commesso il fatto. A tali categorie, con due declaratorie di illegittimità, la Corte costituzionale sembra averne aggiunte ulteriori: da un lato, gli imputati connessi o collegati assolti irrevocabilmente per non aver commesso il fatto; dall’altro gli imputati connessi o collegati assolti irrevocabilmente perché il fatto non sussiste, i quali depongono con garanzie meno intense rispetto a quelle di cui godono le altre due categorie. I principi fondamentali su cui si fonda la disciplina dell’istituto sono quattro: 1) l’assistenza difensiva; 2) la necessità dei riscontri; 3) l’inutilizzabilità in damnosis delle dichiarazioni rese nel corso dell’esame; 4) uno speciale privilegio contro l’autoincriminazione sul fatto addebitato..

Testimonianza assistita

Giuseppe Tabasco
2017-01-01

Abstract

La legge 1.3.2001, n. 63 ha introdotto nel nostro sistema processuale penale l’istituto della testimonianza assistita, che era già contemplato dall’ordinamento francese, prevedendo due categorie di testimoni assistiti: a) gli imputati connessi teleologicamente o collegati probatoriamente con procedimento che non si è ancora concluso con sentenza irrevocabile; b) gli imputati connessi o collegati, allorché il procedimento penale a loro carico si sia concluso con decisione definitiva diversa dalla sentenza irrevocabile per non aver commesso il fatto. A tali categorie, con due declaratorie di illegittimità, la Corte costituzionale sembra averne aggiunte ulteriori: da un lato, gli imputati connessi o collegati assolti irrevocabilmente per non aver commesso il fatto; dall’altro gli imputati connessi o collegati assolti irrevocabilmente perché il fatto non sussiste, i quali depongono con garanzie meno intense rispetto a quelle di cui godono le altre due categorie. I principi fondamentali su cui si fonda la disciplina dell’istituto sono quattro: 1) l’assistenza difensiva; 2) la necessità dei riscontri; 3) l’inutilizzabilità in damnosis delle dichiarazioni rese nel corso dell’esame; 4) uno speciale privilegio contro l’autoincriminazione sul fatto addebitato..
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12317/104506
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