Nel sistema economico attuale, il dato personale ha acquisito, ai fini della razionale pianificazione (e della conseguente massimizzazione dell’efficienza) di attività aventi ad oggetto la fornitura di beni e servizi digitali, il rilievo di bene strategico. Il dato personale è un autentico Giano bifronte: da una parte, attributo della personalità (in quanto possibile veicolo di frammenti dell’identità del soggetto a cui si riferisce), espressamente riconosciuto oggetto di un diritto fondamentale dall’art. 1 del GDPR; dall’altra, propellente prezioso per l’economia 4.0 – non a caso icasticamente definito il “nuovo petrolio” –, risorsa immessa nel circuito mercantile e fatta oggetto di scambio. Il GDPR consacra all’art. 1 il diritto alla protezione dei dati personali quale libertà fondamentale, non ascrivendo però a essa valore assoluto. Viene infatti al contempo riconosciuta la piena libertà di circolazione dei dati personali a livello dell’Unione. Il regime normativo che il Regolamento disegna tiene conto delle peculiarità del bene; il suo elemento maggiormente significativo è costituito dalla revocabilità del consenso al trattamento dell’interessato, indice di un processo di patrimonializzazione del dato personale di cui il legislatore evidentemente non intende garantire l’irreversibilità. Il dato personale esprime tratti qualificanti non univoci – nella misura in cui è riconosciuta la possibilità di una sua dimensione patrimoniale, tuttavia non assorbente e mai definitiva, vista la sua stretta inerenza alla persona –, produttivi sul versante del diritto positivo di un’interferenza (nel senso di una sovrapposizione, e di una possibile tensione) fra settori diversi– diritto privato e diritto costituzionale – dell’ordinamento (non solo nazionale). Nel contesto italiano, il contemperamento delle istanze legate alla tutela del dato personale chiama in gioco da una parte l’apparato rimediale istituito dal diritto privato patrimoniale, e, dall’altra, la Costituzione italiana (in primis l’art. 2). L’analisi terrà in debito conto il panorama normativo vigente a livello italiano ed europeo.

Dati personali tra Costituzione e mercato: una prospettiva di diritto comparato

BIAGIO ANDO'
2024-01-01

Abstract

Nel sistema economico attuale, il dato personale ha acquisito, ai fini della razionale pianificazione (e della conseguente massimizzazione dell’efficienza) di attività aventi ad oggetto la fornitura di beni e servizi digitali, il rilievo di bene strategico. Il dato personale è un autentico Giano bifronte: da una parte, attributo della personalità (in quanto possibile veicolo di frammenti dell’identità del soggetto a cui si riferisce), espressamente riconosciuto oggetto di un diritto fondamentale dall’art. 1 del GDPR; dall’altra, propellente prezioso per l’economia 4.0 – non a caso icasticamente definito il “nuovo petrolio” –, risorsa immessa nel circuito mercantile e fatta oggetto di scambio. Il GDPR consacra all’art. 1 il diritto alla protezione dei dati personali quale libertà fondamentale, non ascrivendo però a essa valore assoluto. Viene infatti al contempo riconosciuta la piena libertà di circolazione dei dati personali a livello dell’Unione. Il regime normativo che il Regolamento disegna tiene conto delle peculiarità del bene; il suo elemento maggiormente significativo è costituito dalla revocabilità del consenso al trattamento dell’interessato, indice di un processo di patrimonializzazione del dato personale di cui il legislatore evidentemente non intende garantire l’irreversibilità. Il dato personale esprime tratti qualificanti non univoci – nella misura in cui è riconosciuta la possibilità di una sua dimensione patrimoniale, tuttavia non assorbente e mai definitiva, vista la sua stretta inerenza alla persona –, produttivi sul versante del diritto positivo di un’interferenza (nel senso di una sovrapposizione, e di una possibile tensione) fra settori diversi– diritto privato e diritto costituzionale – dell’ordinamento (non solo nazionale). Nel contesto italiano, il contemperamento delle istanze legate alla tutela del dato personale chiama in gioco da una parte l’apparato rimediale istituito dal diritto privato patrimoniale, e, dall’altra, la Costituzione italiana (in primis l’art. 2). L’analisi terrà in debito conto il panorama normativo vigente a livello italiano ed europeo.
2024
978-88-495-5721-3
dati personali; Costituzione; mercato
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12317/106080
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