Il cuore della sentenza della Corte di cassazione penale, n. 17615/2023, risiede nella disamina degli effetti della successione temporale di leggi in materia di abusiva intermediazione finanziaria sul piano prettamente sanzionatorio, facendo emergere le complessità interpretative originate dalla tecnica normativa adottata dal legislatore del 2005, imperniata su una clausola di aumento delle pene esterna alle singole fattispecie incriminatrici, oggetto di un richiamo tanto esplicito quanto irragionevolmente onnicomprensivo nei suoi effetti. Due sono i fenomeni abrogativi che hanno interessato la vicenda normativa sotto esame: l’abrogazione della precedente formulazione dell’art. 132 t.u.b., attuata tramite l’intervento sostitutivo esplicitamente operato dall’art. 8, comma 2, d.leg. 141/10(2), che ha sortito effetti sulla dimensione precettiva della disposizione; la conseguente abrogazione, per rinnovazione della materia, dell’art. 39 l. 262/05 nella parte in cui disponeva il raddoppio delle pene in relazione al reato di abusivismo finanziario, che ha inciso sul bagaglio punitivo collegato alla violazione del precetto.

Abusivismo finanziario, successione di leggi e proporzionalità della pena

vincenzo tigano
2023-01-01

Abstract

Il cuore della sentenza della Corte di cassazione penale, n. 17615/2023, risiede nella disamina degli effetti della successione temporale di leggi in materia di abusiva intermediazione finanziaria sul piano prettamente sanzionatorio, facendo emergere le complessità interpretative originate dalla tecnica normativa adottata dal legislatore del 2005, imperniata su una clausola di aumento delle pene esterna alle singole fattispecie incriminatrici, oggetto di un richiamo tanto esplicito quanto irragionevolmente onnicomprensivo nei suoi effetti. Due sono i fenomeni abrogativi che hanno interessato la vicenda normativa sotto esame: l’abrogazione della precedente formulazione dell’art. 132 t.u.b., attuata tramite l’intervento sostitutivo esplicitamente operato dall’art. 8, comma 2, d.leg. 141/10(2), che ha sortito effetti sulla dimensione precettiva della disposizione; la conseguente abrogazione, per rinnovazione della materia, dell’art. 39 l. 262/05 nella parte in cui disponeva il raddoppio delle pene in relazione al reato di abusivismo finanziario, che ha inciso sul bagaglio punitivo collegato alla violazione del precetto.
2023
abusiva intermediazione finanziaria, abrogazione implicita della clausola di raddoppio sanzionatorio, proporzionalità della pena
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12317/106842
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