L’acquisizione dei tabulati telefonici rappresenta tutt’oggi un tema di notevole complessità, contraddistinto da un vivace dibattito giurisprudenziale e da frequenti interventi normativi. La normativa attuale, recentemente modificata dal decreto-legge n. 132 del 2021, ha introdotto un controllo giurisdizionale più rigoroso sull’accesso a tali dati, in li- nea con i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia dell’U- nione Europea. Un aspetto particolarmente significativo è rappresentato dalla disciplina intertemporale, interpo- lata nell’art. 1, comma 1 bis del suddetto decreto. L’art.1 comma 1 bis stabilisce, infatti, che i tabulati ac- quisiti prima dell’entrata in vigore del decreto possono essere utilizzati solo se corroborati da ulteriori elementi di prova. In tale contesto, la recente sentenza n. 29268 del 21 marzo 2024 della Corte di Cassazione, in deroga al prin- cipio del tempus regit actum, conformandosi alla norma- tiva intertemporale, ha introdotto una nuova regola di valutazione della prova stabilendo che i tabulati acquisiti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 132 del 2021 possono essere utilizzati a carico dell’imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente in relazione ai reati indicati dal riscritto art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Tuttavia, un’asettica interpretazione della suddetta normativa potrebbe sollevare notevoli dubbi riguardo all’equità di trattamento tra procedimenti avviati e dopo la riforma, oltre al rischio di automatismi acquisitivi dei dati, che potrebbero compromettere i capisaldi del giusto processo.

L'acquisizione dei tabulati telefonici alla luce della "nuova" regola legale di valutazione

Palma Pujia
2025-01-01

Abstract

L’acquisizione dei tabulati telefonici rappresenta tutt’oggi un tema di notevole complessità, contraddistinto da un vivace dibattito giurisprudenziale e da frequenti interventi normativi. La normativa attuale, recentemente modificata dal decreto-legge n. 132 del 2021, ha introdotto un controllo giurisdizionale più rigoroso sull’accesso a tali dati, in li- nea con i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia dell’U- nione Europea. Un aspetto particolarmente significativo è rappresentato dalla disciplina intertemporale, interpo- lata nell’art. 1, comma 1 bis del suddetto decreto. L’art.1 comma 1 bis stabilisce, infatti, che i tabulati ac- quisiti prima dell’entrata in vigore del decreto possono essere utilizzati solo se corroborati da ulteriori elementi di prova. In tale contesto, la recente sentenza n. 29268 del 21 marzo 2024 della Corte di Cassazione, in deroga al prin- cipio del tempus regit actum, conformandosi alla norma- tiva intertemporale, ha introdotto una nuova regola di valutazione della prova stabilendo che i tabulati acquisiti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 132 del 2021 possono essere utilizzati a carico dell’imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente in relazione ai reati indicati dal riscritto art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Tuttavia, un’asettica interpretazione della suddetta normativa potrebbe sollevare notevoli dubbi riguardo all’equità di trattamento tra procedimenti avviati e dopo la riforma, oltre al rischio di automatismi acquisitivi dei dati, che potrebbero compromettere i capisaldi del giusto processo.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12317/107782
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