Col nuovo decreto legge n. 48/2025, c.d. “decreto sicurezza”, convertito con legge n. 80/2025, il legislatore, sollecitato sul punto dalla Corte costituzionale, è intervenuto nuovamente nella materia della prevenzione antimafia, con l’obiettivo di mitigare gli effetti negativi derivanti dall’interdittiva antimafia, laddove incidano sui mezzi di sostentamento dell’imprenditore e della sua famiglia. Desta tuttavia perplessità l’attribuzione alle prefetture della discrezionalità di concedere un tale favor, senza vincolarne la decisione in condizioni di oggettiva indigenza. Inoltre, si è scelto di utilizzare il sistema delle misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94 bis del d. lgs. n. 159/2011, che faticano a trovare concreta attuazione nella prassi, al fine di contemperare le esigenze di contrasto alla criminalità mafiosa con quelle di continuità aziendale.
Le novità introdotte dal d.l. “sicurezza” in materia di prevenzione antimafia
Tommaso Passarelli
2025-01-01
Abstract
Col nuovo decreto legge n. 48/2025, c.d. “decreto sicurezza”, convertito con legge n. 80/2025, il legislatore, sollecitato sul punto dalla Corte costituzionale, è intervenuto nuovamente nella materia della prevenzione antimafia, con l’obiettivo di mitigare gli effetti negativi derivanti dall’interdittiva antimafia, laddove incidano sui mezzi di sostentamento dell’imprenditore e della sua famiglia. Desta tuttavia perplessità l’attribuzione alle prefetture della discrezionalità di concedere un tale favor, senza vincolarne la decisione in condizioni di oggettiva indigenza. Inoltre, si è scelto di utilizzare il sistema delle misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94 bis del d. lgs. n. 159/2011, che faticano a trovare concreta attuazione nella prassi, al fine di contemperare le esigenze di contrasto alla criminalità mafiosa con quelle di continuità aziendale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.