La Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi sui presupposti applicativi delle misure di prevenzione reali, con particolare riferimento ad una categoria soggettiva di destinatari: gli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso. Nel caso di specie, che in ragione delle argomentazioni addotte dalla V Sezione rappresenta per lo studioso l’occasio cogitationis per un’ampia analisi degli istituti, sono stati dunque declinati il sequestro e la confisca di cui agli artt. 16 ss. del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, che comportano l’ablazione dei beni patrimoniali nella disponibilità, diretta o indiretta, del proposto.

LA CORTE DI CASSAZIONE SUL RAPPORTO TRA GIUDICATO PENALE E GIUDIZIO DI PERICOLOSITÀ SOCIALE: RIAFFERMATA L’AUTONOMIA “TEMPERATA” DEL TRIBUNALE DELLA PREVENZIONE

Tommaso Passarelli
2025-01-01

Abstract

La Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi sui presupposti applicativi delle misure di prevenzione reali, con particolare riferimento ad una categoria soggettiva di destinatari: gli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso. Nel caso di specie, che in ragione delle argomentazioni addotte dalla V Sezione rappresenta per lo studioso l’occasio cogitationis per un’ampia analisi degli istituti, sono stati dunque declinati il sequestro e la confisca di cui agli artt. 16 ss. del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, che comportano l’ablazione dei beni patrimoniali nella disponibilità, diretta o indiretta, del proposto.
2025
Prevenzione, antimafia, pericolosità, sociale, giudicato
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12317/108863
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