La Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi sul discrimine che intercorre tra il reato di frode aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e quello di frode informatica. Le due fattispecie sono caratterizzate da diversità strutturali e valoriali, con particolare riferimento agli interessi oggetto delle diverse tutele che il legislatore ha inteso tipizzare in due fattispecie distinte e a tra esse autonome. Da un lato, sono state tutelate le risorse pubbliche destinate al sostegno di particolari settori economici, che sovente necessitano dell’incentivazione statuale; dall’altro lato, la tutela ha investito il regolare funzionamento dei sistemi informatici, con specifico riferimento alla loro eventuale strumentalizzazione rivolta all’offesa del patrimonio altrui. Sotto quest’ultimo profilo, di fondamentale importanza risulta la previsione di cui all’art. 640 quater c.p., che estende la confisca di cui all’art. 322 ter c.p. anche ai casi di frode informatica, fatta eccezione per l’eventualità in cui il fatto di reato sia commesso nella qualità di operatore di sistema. Proprio l’aspetto or ora menzionato assume nel caso di specie un ruolo determinate ai fini della qualificazione giuridica dei fatti oggetto del giudizio e, soprattutto, in ordine alla legittimità del provvedimento ablatorio emesso in forza degli artt. 322 ter e 640 quater c.p.
I contorni applicativi della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e della frode informatica
Tommaso PassarelliMembro del Collaboration Group
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2024-01-01
Abstract
La Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi sul discrimine che intercorre tra il reato di frode aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e quello di frode informatica. Le due fattispecie sono caratterizzate da diversità strutturali e valoriali, con particolare riferimento agli interessi oggetto delle diverse tutele che il legislatore ha inteso tipizzare in due fattispecie distinte e a tra esse autonome. Da un lato, sono state tutelate le risorse pubbliche destinate al sostegno di particolari settori economici, che sovente necessitano dell’incentivazione statuale; dall’altro lato, la tutela ha investito il regolare funzionamento dei sistemi informatici, con specifico riferimento alla loro eventuale strumentalizzazione rivolta all’offesa del patrimonio altrui. Sotto quest’ultimo profilo, di fondamentale importanza risulta la previsione di cui all’art. 640 quater c.p., che estende la confisca di cui all’art. 322 ter c.p. anche ai casi di frode informatica, fatta eccezione per l’eventualità in cui il fatto di reato sia commesso nella qualità di operatore di sistema. Proprio l’aspetto or ora menzionato assume nel caso di specie un ruolo determinate ai fini della qualificazione giuridica dei fatti oggetto del giudizio e, soprattutto, in ordine alla legittimità del provvedimento ablatorio emesso in forza degli artt. 322 ter e 640 quater c.p.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.