Nella presente indagine si prenderà in considerazione quel versante di vittimizzazione (o danno) da processo - oggetto di particolare attenzione da parte dei Giudici di Strasburgo - correlato alla responsabilità, a titolo omissivo, dello Stato per violazione degli obblighi positivi di tutela penale derivanti dall'art. 2 CEDU (Diritto alla vita). La mancata adozione di misure appropriate per scongiurare la lesione o esposizione a pericolo del bene vita, oltre ad alimentare un clima favorevole alla violenza, con ciò di fatto concorrendo alla sua causazione, può, infatti, ingenerare nella vittima - alla luce delle condizioni di vulnerabilità morale, fisica e materiale in cui versa - la sensazione di abbandono e di impotenza a fronte di una sostanziale impunità dell'aggressore, tale così da acuire la frustrazione ed arrecare un doppio trauma.
Danno da processo e tutela delle vittime di violenza di genere
Elena Andolina
2023-01-01
Abstract
Nella presente indagine si prenderà in considerazione quel versante di vittimizzazione (o danno) da processo - oggetto di particolare attenzione da parte dei Giudici di Strasburgo - correlato alla responsabilità, a titolo omissivo, dello Stato per violazione degli obblighi positivi di tutela penale derivanti dall'art. 2 CEDU (Diritto alla vita). La mancata adozione di misure appropriate per scongiurare la lesione o esposizione a pericolo del bene vita, oltre ad alimentare un clima favorevole alla violenza, con ciò di fatto concorrendo alla sua causazione, può, infatti, ingenerare nella vittima - alla luce delle condizioni di vulnerabilità morale, fisica e materiale in cui versa - la sensazione di abbandono e di impotenza a fronte di una sostanziale impunità dell'aggressore, tale così da acuire la frustrazione ed arrecare un doppio trauma.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


