Il termine jurisdiction nell’ambito dell’art. 1 della Convenzione europea può talvolta identificarsi con il potere dello Stato contraente di interferire ovvero incidere nel godimento dei diritti e delle libertà tutelati nella Convenzione, potere accertato in base a criteri piuttosto ampi e che spesso prescindono da un’accurata analisi dell’effettivo esercizio del potere di governo di tale Stato.
Giurisdizione e obblighi positivi degli Stati parti alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo: il caso Ilascu
R. Nigro
2005-01-01
Abstract
Il termine jurisdiction nell’ambito dell’art. 1 della Convenzione europea può talvolta identificarsi con il potere dello Stato contraente di interferire ovvero incidere nel godimento dei diritti e delle libertà tutelati nella Convenzione, potere accertato in base a criteri piuttosto ampi e che spesso prescindono da un’accurata analisi dell’effettivo esercizio del potere di governo di tale Stato.File in questo prodotto:
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