A differenza dei veicoli anfibi, capaci, come l’hovercraft, di planare sul pelo dell’acqua e di muoversi sulla terraferma, degli idrovolanti, che hanno una duplice capacità ambientale e del rivoluzionario «ekranoplano», che vola (quasi) come un aeromobile e naviga (quasi) come una nave, o, ancora, dell’UAV, scisso tra un flygh vehicles ed una control station, i nuovi veicoli volanti Transition, costruiti negli Stati Uniti dalla casa produttrice Terrafugia ed ancora in fase di sperimentazione, fungono, al tempo stesso, da automobile e da aeromobile. Si tratta di cosa composta con duplice complessità, nel senso che non tutti gli elementi (parti e pertinenze) messi insieme per una delle due destinazioni (trasporto terrestre) valgono anche per l’altro (trasporto aereo) e viceversa. Inoltre le due possibili destinazioni sono alternative, non cumulative, nel senso che, per un verso, la macchina può funzionare, di volta in volta, o come auto o come aereo, l’una escludendo l’altro; per altro verso il passaggio da una funzione all’altra non può avvenire senza una trasformazione morfologica della stessa. La quale, pertanto, secondo che vengano predisposte e attivate – o no – ali ed elica, diventa una cosa complessa diversa dalla precedente. Essa in altri termini, altera la propria configurazione e si trasforma da autovettura a veicolo volante e viceversa: e ciò vale a porre in evidenza la netta differenza con gli altri “ibridi” di cui si tratta nel presente lavoro, la cui forma e struttura, indipendentemente dall’utilizzo, resta immutata. Negli Stati Uniti la Federal Aviation Administration ha accordato, nell’anno 2010 al Transition una certificazione Light Sport Aircraft (in parte equivalente alla nostra ULM, acronimo di Ultra Leggero a Motore, del peso non superiore a 450 kg) per consentire al fabbricante, mediante questa certificazione provvisoria, di continuare la progettazione. Tuttavia, stando alle caratteristiche che si leggono sulle “schede tecniche” che pubblicizzano il prodotto, quando e se esso sarà commercializzato, dovrebbe essere classificato nel nostro Paese, tenuto conto del peso (650 e più kg) come “aeromobile” dell’aviazione generale, e, conseguentemente, sottostare alle regole previste da questa tipologia di certificazione, tutt’altro che agile. Il lavoro richiama l’attenzione del giurista anche sulle problematiche relative al possesso, da parte dell’utente, della patente di guida e della licenza di aeromobile per il regolare utilizzo del veicolo; all’iscrizione nel Pubblico registro automobilistico, in quanto veicolo terrestre (v. il r.d.l. 15 marzo 1927 n. 436), e nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall’ENAC ( v. artt. 749, 750 e 753 c. nav.), in quanto aeromobile; all’anomala situazione che verrebbe a crearsi in caso di doppia iscrizione di ipoteca, ciascuna delle quali retta da un suo statuto e, infine, al duplice obbligo di assicurazione a carico del proprietario, che dovrebbe assicurare l’“automobile e l’“aeromobile”.

I nuovi veicoli volanti

LA TORRE U
2010-01-01

Abstract

A differenza dei veicoli anfibi, capaci, come l’hovercraft, di planare sul pelo dell’acqua e di muoversi sulla terraferma, degli idrovolanti, che hanno una duplice capacità ambientale e del rivoluzionario «ekranoplano», che vola (quasi) come un aeromobile e naviga (quasi) come una nave, o, ancora, dell’UAV, scisso tra un flygh vehicles ed una control station, i nuovi veicoli volanti Transition, costruiti negli Stati Uniti dalla casa produttrice Terrafugia ed ancora in fase di sperimentazione, fungono, al tempo stesso, da automobile e da aeromobile. Si tratta di cosa composta con duplice complessità, nel senso che non tutti gli elementi (parti e pertinenze) messi insieme per una delle due destinazioni (trasporto terrestre) valgono anche per l’altro (trasporto aereo) e viceversa. Inoltre le due possibili destinazioni sono alternative, non cumulative, nel senso che, per un verso, la macchina può funzionare, di volta in volta, o come auto o come aereo, l’una escludendo l’altro; per altro verso il passaggio da una funzione all’altra non può avvenire senza una trasformazione morfologica della stessa. La quale, pertanto, secondo che vengano predisposte e attivate – o no – ali ed elica, diventa una cosa complessa diversa dalla precedente. Essa in altri termini, altera la propria configurazione e si trasforma da autovettura a veicolo volante e viceversa: e ciò vale a porre in evidenza la netta differenza con gli altri “ibridi” di cui si tratta nel presente lavoro, la cui forma e struttura, indipendentemente dall’utilizzo, resta immutata. Negli Stati Uniti la Federal Aviation Administration ha accordato, nell’anno 2010 al Transition una certificazione Light Sport Aircraft (in parte equivalente alla nostra ULM, acronimo di Ultra Leggero a Motore, del peso non superiore a 450 kg) per consentire al fabbricante, mediante questa certificazione provvisoria, di continuare la progettazione. Tuttavia, stando alle caratteristiche che si leggono sulle “schede tecniche” che pubblicizzano il prodotto, quando e se esso sarà commercializzato, dovrebbe essere classificato nel nostro Paese, tenuto conto del peso (650 e più kg) come “aeromobile” dell’aviazione generale, e, conseguentemente, sottostare alle regole previste da questa tipologia di certificazione, tutt’altro che agile. Il lavoro richiama l’attenzione del giurista anche sulle problematiche relative al possesso, da parte dell’utente, della patente di guida e della licenza di aeromobile per il regolare utilizzo del veicolo; all’iscrizione nel Pubblico registro automobilistico, in quanto veicolo terrestre (v. il r.d.l. 15 marzo 1927 n. 436), e nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall’ENAC ( v. artt. 749, 750 e 753 c. nav.), in quanto aeromobile; all’anomala situazione che verrebbe a crearsi in caso di doppia iscrizione di ipoteca, ciascuna delle quali retta da un suo statuto e, infine, al duplice obbligo di assicurazione a carico del proprietario, che dovrebbe assicurare l’“automobile e l’“aeromobile”.
2010
aeromobile/ automobile; iscrizione pra/ iscrizione Registro aeronautico ; assicurazione ; ipoteca
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12317/1381
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