The Italian Navigation Code of 1942 contained a few essential rules on yachting. Only some provisions were dedicated to the generic prescription of documents regarding the enabling and the conduct of pleasure «vessels» (arts. 213 and 214 c. nav.). These rules allowed that the command and the conduct were usually provided in a non professional way. Such persons, provided with the necessary qualifications, were not necessarily recorded in the freshmen of seafarers. For services on board (art. 216 c. nav.), personnel not necessarily belonging to the seafarers could be employed only if «already at the service of the vessel owner». In such cases, workers were already protected under labor and social security law provisions. With the Ministerial Decree of 10 May 2005 No 121 (so-called «Decreto Titoli»), The legislator intervenes with a specific discipline of the professional titles of yachting, later enriched by the provisions contained in the so-called Code of yachting (Law Decree of 18 July 2005 No 171 and in its implementing regulation (Ministerial Decree of 29 July 2008 No 146). After a brief reconstruction of the regulatory framework, the A. focuses on some critical profiles that may limit the innovative impact of these new rules.

Il codice della navigazione del 1942 conteneva poche ed essenziali norme sulla navigazione da diporto. Solo alcune disposizioni (artt. 213 e 214 c. nav.) erano dedicate alla generica prescrizione di documenti di abilitazione e di condotta delle «navi» da diporto. Tali norme consentivano che comando e condotta fossero usualmente prestati a titolo personale (non professionale). Queste persone, in possesso delle previste abilitazioni, non erano necessariamente iscritte nelle matricole della gente di mare. Per i servizi di bordo (art. 216 c. nav.) poteva essere impiegato personale che (pur non appartenente alla gente di mare) era «già al servizio del proprietario della nave». In tali ipotesi, i lavoratori erano già tutelati dal punto di vista lavorativo e previdenziale. Con il d. m. 10 maggio 2005 n. 121 (c.d. «decreto titoli»), il legislatore interviene con una specifica disciplina dei titoli professionali del diporto, in seguito arricchita dalle disposizioni contenute nel c.d. codice della nautica da diporto (d. lgs. 18 luglio 2005 n. 171) e nel relativo regolamento di attuazione (d. m. 29 luglio 2008 n. 146). L’A., ricostruito il quadro normativo di riferimento, si sofferma su alcuni profili critici suscettibili di limitare la portata innovativa dell’intervento regolamentare.

I titoli professionali del diporto

SIA ANNA L. MELANIA
2014-01-01

Abstract

The Italian Navigation Code of 1942 contained a few essential rules on yachting. Only some provisions were dedicated to the generic prescription of documents regarding the enabling and the conduct of pleasure «vessels» (arts. 213 and 214 c. nav.). These rules allowed that the command and the conduct were usually provided in a non professional way. Such persons, provided with the necessary qualifications, were not necessarily recorded in the freshmen of seafarers. For services on board (art. 216 c. nav.), personnel not necessarily belonging to the seafarers could be employed only if «already at the service of the vessel owner». In such cases, workers were already protected under labor and social security law provisions. With the Ministerial Decree of 10 May 2005 No 121 (so-called «Decreto Titoli»), The legislator intervenes with a specific discipline of the professional titles of yachting, later enriched by the provisions contained in the so-called Code of yachting (Law Decree of 18 July 2005 No 171 and in its implementing regulation (Ministerial Decree of 29 July 2008 No 146). After a brief reconstruction of the regulatory framework, the A. focuses on some critical profiles that may limit the innovative impact of these new rules.
2014
978-88-548-7850-1
Il codice della navigazione del 1942 conteneva poche ed essenziali norme sulla navigazione da diporto. Solo alcune disposizioni (artt. 213 e 214 c. nav.) erano dedicate alla generica prescrizione di documenti di abilitazione e di condotta delle «navi» da diporto. Tali norme consentivano che comando e condotta fossero usualmente prestati a titolo personale (non professionale). Queste persone, in possesso delle previste abilitazioni, non erano necessariamente iscritte nelle matricole della gente di mare. Per i servizi di bordo (art. 216 c. nav.) poteva essere impiegato personale che (pur non appartenente alla gente di mare) era «già al servizio del proprietario della nave». In tali ipotesi, i lavoratori erano già tutelati dal punto di vista lavorativo e previdenziale. Con il d. m. 10 maggio 2005 n. 121 (c.d. «decreto titoli»), il legislatore interviene con una specifica disciplina dei titoli professionali del diporto, in seguito arricchita dalle disposizioni contenute nel c.d. codice della nautica da diporto (d. lgs. 18 luglio 2005 n. 171) e nel relativo regolamento di attuazione (d. m. 29 luglio 2008 n. 146). L’A., ricostruito il quadro normativo di riferimento, si sofferma su alcuni profili critici suscettibili di limitare la portata innovativa dell’intervento regolamentare.
Titoli professionali; diporto; Job Titles of Yachting
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12317/17155
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