Il problema è inquadrato a partire dalla nave, art. 136 c. nav., ammessa alla navigazione dopo l’immatricolazione ed abilitata secondo le forme prescritte (artt. 137, 146, 149 c. nav.). Essa, di per sé, non è una “cosa produttiva” (si pensi alla nave da diporto o a quella destinata alle spedizioni scientifiche), ma può essere, e generalmente è, lo strumento per il raggiungimento di un fine di lucro. Ciò vale sia per il singolo sia per il gruppo, per cui la nave può essere oggetto di mero godimento o di impresa collettiva in società: ed ancor prima dell’emanazione del codice della navigazione del 1942, erano sorte delicate questioni in dottrina ed in giurisprudenza. Su queste basi si passa alla disamina della disciplina (art. 278 eseguenti c. nav.), che prevede la possibilità, per i comproprietari, di costituirsi in società di armamento all’unanimità ovvero, ed è questa la particolarità del diritto speciale, a maggioranza (art. 278 c. nav., commi 1 e 2), ossia in palese deroga al principio (art. 2247 s. cod. civ.) secondo il quale non si diviene soci se non mediante l’assenso di tutti e di ciascuno. Si vengono così a creare due diverse categorie di soci: coloro i quali volevano esserlo, consenzienti, e coloro i quali, dissenzienti lo sono loro malgrado. Nel contrasto tra maggioranza e minoranza la legge mitiga lo squilibrio con una disciplina ad hoc. Infatti, per le obbligazioni assunte per la gestione sociale, tutti i soci sono responsabili verso i terzi “in proporzione alle rispettive quote sociali” ( 283 c. nav. ult. co). Se invece le perdite superano il valore della quota il codice della navigazione prevede addirittura l’abbandono liberatorio della quota (art. 284 c. nav.) del socio contrario alla costituzione della società ed alla cui gestione non ha partecipato. La ricostruzione della complessa disciplina è ampiamente commentata ed approfondita, con particolare attenzione al confronto tra la disciplina ordinaria della comunione (art. 1100 e seguenti cod. civ) e quella speciale (art. 258 e seguenti c . nav. ).

LA SOCIETA'DI ARMAMENTO

LA TORRE U
2007-01-01

Abstract

Il problema è inquadrato a partire dalla nave, art. 136 c. nav., ammessa alla navigazione dopo l’immatricolazione ed abilitata secondo le forme prescritte (artt. 137, 146, 149 c. nav.). Essa, di per sé, non è una “cosa produttiva” (si pensi alla nave da diporto o a quella destinata alle spedizioni scientifiche), ma può essere, e generalmente è, lo strumento per il raggiungimento di un fine di lucro. Ciò vale sia per il singolo sia per il gruppo, per cui la nave può essere oggetto di mero godimento o di impresa collettiva in società: ed ancor prima dell’emanazione del codice della navigazione del 1942, erano sorte delicate questioni in dottrina ed in giurisprudenza. Su queste basi si passa alla disamina della disciplina (art. 278 eseguenti c. nav.), che prevede la possibilità, per i comproprietari, di costituirsi in società di armamento all’unanimità ovvero, ed è questa la particolarità del diritto speciale, a maggioranza (art. 278 c. nav., commi 1 e 2), ossia in palese deroga al principio (art. 2247 s. cod. civ.) secondo il quale non si diviene soci se non mediante l’assenso di tutti e di ciascuno. Si vengono così a creare due diverse categorie di soci: coloro i quali volevano esserlo, consenzienti, e coloro i quali, dissenzienti lo sono loro malgrado. Nel contrasto tra maggioranza e minoranza la legge mitiga lo squilibrio con una disciplina ad hoc. Infatti, per le obbligazioni assunte per la gestione sociale, tutti i soci sono responsabili verso i terzi “in proporzione alle rispettive quote sociali” ( 283 c. nav. ult. co). Se invece le perdite superano il valore della quota il codice della navigazione prevede addirittura l’abbandono liberatorio della quota (art. 284 c. nav.) del socio contrario alla costituzione della società ed alla cui gestione non ha partecipato. La ricostruzione della complessa disciplina è ampiamente commentata ed approfondita, con particolare attenzione al confronto tra la disciplina ordinaria della comunione (art. 1100 e seguenti cod. civ) e quella speciale (art. 258 e seguenti c . nav. ).
2007
8814133603
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12317/17539
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