Il Regolamento CE 4 ottobre 2006, n. 1546/2006 della Commissione, recante modifica del Regolamento CE n. 622/2003 della Commissione che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione, entrato in vigore il 6 novembre 2006, ha previsto una serie di limitazioni sul bagaglio a mano, consentendo al passeggero di portare con sé cose di uso comune, come acqua, cosmetici ecc., a condizione che vengano rispettate precise regole: esse impongono all'utente di confezionare in sacchetti trasparenti parte del proprio corredo e quindi di ostentare eventuali «dati sensibili». Non si tratta di un'assoluta novità nel quadro delle misure volte a prevenire «atti da interferenza illecita» ma, più semplicemente, di restrizioni, che si aggiungono a quelle esistenti, accentuando i profili di cooperazione del passeggero. Nell'ipotesi in cui questi non si conformi al Regolamento CE n. 1546/2006 non potrà dolersi col vettore, obbligato a farlo osservare, ma addebitare a se stesso la mancata fruizione del trasporto, essendo incorso in autoresponsabilità, derivante dall'inosservanza dell'onere di conformarsi alle prescrizioni sulla security.
Il regolamento comunitario n. 1546 del 4 ottobre 2006
LA TORRE U
2008-01-01
Abstract
Il Regolamento CE 4 ottobre 2006, n. 1546/2006 della Commissione, recante modifica del Regolamento CE n. 622/2003 della Commissione che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione, entrato in vigore il 6 novembre 2006, ha previsto una serie di limitazioni sul bagaglio a mano, consentendo al passeggero di portare con sé cose di uso comune, come acqua, cosmetici ecc., a condizione che vengano rispettate precise regole: esse impongono all'utente di confezionare in sacchetti trasparenti parte del proprio corredo e quindi di ostentare eventuali «dati sensibili». Non si tratta di un'assoluta novità nel quadro delle misure volte a prevenire «atti da interferenza illecita» ma, più semplicemente, di restrizioni, che si aggiungono a quelle esistenti, accentuando i profili di cooperazione del passeggero. Nell'ipotesi in cui questi non si conformi al Regolamento CE n. 1546/2006 non potrà dolersi col vettore, obbligato a farlo osservare, ma addebitare a se stesso la mancata fruizione del trasporto, essendo incorso in autoresponsabilità, derivante dall'inosservanza dell'onere di conformarsi alle prescrizioni sulla security.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.