Il Regolamento CE 4 ottobre 2006, n. 1546/2006 della Commissione, recante modifica del Regolamento CE n. 622/2003 della Commissione che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione, entrato in vigore il 6 novembre 2006, ha previsto una serie di limitazioni sul bagaglio a mano, consentendo al passeggero di portare con sé cose di uso comune, come acqua, cosmetici ecc., a condizione che vengano rispettate precise regole: esse impongono all'utente di confezionare in sacchetti trasparenti parte del proprio corredo e quindi di ostentare eventuali «dati sensibili». Non si tratta di un'assoluta novità nel quadro delle misure volte a prevenire «atti da interferenza illecita» ma, più semplicemente, di restrizioni, che si aggiungono a quelle esistenti, accentuando i profili di cooperazione del passeggero. Nell'ipotesi in cui questi non si conformi al Regolamento CE n. 1546/2006 non potrà dolersi col vettore, obbligato a farlo osservare, ma addebitare a se stesso la mancata fruizione del trasporto, essendo incorso in autoresponsabilità, derivante dall'inosservanza dell'onere di conformarsi alle prescrizioni sulla security.

Il regolamento comunitario n. 1546 del 4 ottobre 2006

LA TORRE U
2008-01-01

Abstract

Il Regolamento CE 4 ottobre 2006, n. 1546/2006 della Commissione, recante modifica del Regolamento CE n. 622/2003 della Commissione che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione, entrato in vigore il 6 novembre 2006, ha previsto una serie di limitazioni sul bagaglio a mano, consentendo al passeggero di portare con sé cose di uso comune, come acqua, cosmetici ecc., a condizione che vengano rispettate precise regole: esse impongono all'utente di confezionare in sacchetti trasparenti parte del proprio corredo e quindi di ostentare eventuali «dati sensibili». Non si tratta di un'assoluta novità nel quadro delle misure volte a prevenire «atti da interferenza illecita» ma, più semplicemente, di restrizioni, che si aggiungono a quelle esistenti, accentuando i profili di cooperazione del passeggero. Nell'ipotesi in cui questi non si conformi al Regolamento CE n. 1546/2006 non potrà dolersi col vettore, obbligato a farlo osservare, ma addebitare a se stesso la mancata fruizione del trasporto, essendo incorso in autoresponsabilità, derivante dall'inosservanza dell'onere di conformarsi alle prescrizioni sulla security.
2008
88-14-14024-3
Trasporto liquidi; atti da interferenza illecita; sicurezza navigazione aerea
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12317/17571
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