Il saggio ripercorre le varie fasi che hanno portato alla modifica della Convenzione di Varsavia, sfociate poi nella elaborazione della Convenzione di Montreal del 1999. Questa è improntata alla necessità “di garantire un equo risarcimento secondo il principio di riparazione” e prevede, come è noto, una responsabilità tendenzialmente illimitata del vettore per morte o lesioni del passeggero (art. 21 ); il vettore è tenuto, ex art. 20, al risarcimento (o all’indennità secondo quanto sostenuto da parte della dottrina) sino a 113.100 DSP, “per il solo fatto”, art. 17, che il sinistro si sia verificato durante il viaggio o nel corso delle operazioni di imbarco e sbarco. Il vettore, tuttavia, si libera, ex art. 20, in tutto o in parte, ove dimostri che il passeggero o l’avente causa ha provocato il danno «per negligenza atto illecito od omissione» […] nella misura in cui dimostri che tale passeggero o l’avente causa […] ha provocato il danno o vi ha contribuito». Con la precisazione, art. 20 ultimo inciso, che «questo articolo si applica a tutte le norme in tema di responsabilità contenute nella presente convenzione, compresa l’art. 21 par. 1». Pertanto il vettore potrebbe dimostrare la colpa concorrente del danneggiato e ridurre in parte o addirittura in tutto il risarcimento, compreso quello contenuto entro la soglia dei 113.100 DSP. In una prospettiva più attenta alle istanze risarcitorie dell’utente, allora, il dualismo “quantitativo” nella Convenzione di Montreal (sino a 113.100 DSP ovvero oltre, ex art. 21, commi 1 e 2 Conv. Montreal) dovrebbe esser trasformato in un dualismo “qualitativo”, vale a dire inserendo nel testo della Convenzione una modifica tale da contenere la previsione: a) di una assicurazione infortuni sino ad un certo limite (113.100 DSP); b) oltre questo limite dovrebbe restare ferma l’ assicurazione di responsabilità. In tal modo si potrebbe garantire un ristoro, sia pur minimo, che non è sicuro sul modello dell’assicurazione della responsabilità civile, come previsto dalla vigente Convenzione, poiché esso presuppone pur sempre l’accertamento della responsabilità del vettore

Trasporto aereo di persone e responsabilità del vettore

LA TORRE U
2011-01-01

Abstract

Il saggio ripercorre le varie fasi che hanno portato alla modifica della Convenzione di Varsavia, sfociate poi nella elaborazione della Convenzione di Montreal del 1999. Questa è improntata alla necessità “di garantire un equo risarcimento secondo il principio di riparazione” e prevede, come è noto, una responsabilità tendenzialmente illimitata del vettore per morte o lesioni del passeggero (art. 21 ); il vettore è tenuto, ex art. 20, al risarcimento (o all’indennità secondo quanto sostenuto da parte della dottrina) sino a 113.100 DSP, “per il solo fatto”, art. 17, che il sinistro si sia verificato durante il viaggio o nel corso delle operazioni di imbarco e sbarco. Il vettore, tuttavia, si libera, ex art. 20, in tutto o in parte, ove dimostri che il passeggero o l’avente causa ha provocato il danno «per negligenza atto illecito od omissione» […] nella misura in cui dimostri che tale passeggero o l’avente causa […] ha provocato il danno o vi ha contribuito». Con la precisazione, art. 20 ultimo inciso, che «questo articolo si applica a tutte le norme in tema di responsabilità contenute nella presente convenzione, compresa l’art. 21 par. 1». Pertanto il vettore potrebbe dimostrare la colpa concorrente del danneggiato e ridurre in parte o addirittura in tutto il risarcimento, compreso quello contenuto entro la soglia dei 113.100 DSP. In una prospettiva più attenta alle istanze risarcitorie dell’utente, allora, il dualismo “quantitativo” nella Convenzione di Montreal (sino a 113.100 DSP ovvero oltre, ex art. 21, commi 1 e 2 Conv. Montreal) dovrebbe esser trasformato in un dualismo “qualitativo”, vale a dire inserendo nel testo della Convenzione una modifica tale da contenere la previsione: a) di una assicurazione infortuni sino ad un certo limite (113.100 DSP); b) oltre questo limite dovrebbe restare ferma l’ assicurazione di responsabilità. In tal modo si potrebbe garantire un ristoro, sia pur minimo, che non è sicuro sul modello dell’assicurazione della responsabilità civile, come previsto dalla vigente Convenzione, poiché esso presuppone pur sempre l’accertamento della responsabilità del vettore
2011
88-14-15654-9
Trasporto aereo; responsabilità; assicurazione
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12317/17686
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