Il lavoro verte sul Reg. CE n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, che contiene la disciplina comunitaria in materia di responsabilità e di copertura assicurativa per il trasporto marittimo di persone. Dalla lettura dei Considerando, esso è volto alla finalità di: a) «migliorare la sicurezza del trasporto via mare»; b) «garantire un adeguato livello di risarcimento ai passeggeri coinvolti in incidenti durante il trasporto via mare» (Considerando l). Il corpo normativo di riferimento è la Convenzione di Atene del 1974, quale modificata dal Protocollo di Londra, adottato il primo novembre 2002 sotto gli auspici dell'IMO: le disposizioni racchiuse nel Protocollo, ed incorporate nel Regolamento, dovrebbero applicarsi alla Comunità al più tardi a partire dal 31 dicembre 2012. Quanto al danno subito dal passeggero, secondo la Convenzione, esso non forma oggetto di assicurazione «diretta», nel senso che il risarcimento è a lui garantito (nei limiti del massimale) solo se ed in quanto il danno sia imputabile alla responsabilità vettoriale, che è appunto - essa si - l'oggetto della copertura. Ciò significa che, se il danno deriva da un “incidente” per il quale è esclusa la suddetta responsabilità (come ad es. nei casi sub a e sub b dell' art. 3, n. 1, ossia atto di guerra, ostilità, caso fortuito, ovvero da atto interamente intenzionalmente causato da un terzo), esso resterà a carico di chi lo ha sofferto, non essendo né risarcibile dal vettore, né indennizzabile dall' assicuratore. E ciò lascia alquanto perplessi rispetto agli obiettivi del Reg. CE n. 392/2009, orientati verso adeguati risarcimenti a vantaggio dei passeggeri coinvolti in incidenti durante il trasporto per mare (Considerando n. 1) proprio perché, dai rilievi svolti, lungi dal rafforzarne la salvaguardia si crea un vulnus non indifferente rispetto alle aspettative risarcitorie di costoro, che resterebbero prive di adeguata tutela.

Spunti sulla tutela del passeggero nel trasporto marittimo di persone

LA TORRE U
2011-01-01

Abstract

Il lavoro verte sul Reg. CE n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, che contiene la disciplina comunitaria in materia di responsabilità e di copertura assicurativa per il trasporto marittimo di persone. Dalla lettura dei Considerando, esso è volto alla finalità di: a) «migliorare la sicurezza del trasporto via mare»; b) «garantire un adeguato livello di risarcimento ai passeggeri coinvolti in incidenti durante il trasporto via mare» (Considerando l). Il corpo normativo di riferimento è la Convenzione di Atene del 1974, quale modificata dal Protocollo di Londra, adottato il primo novembre 2002 sotto gli auspici dell'IMO: le disposizioni racchiuse nel Protocollo, ed incorporate nel Regolamento, dovrebbero applicarsi alla Comunità al più tardi a partire dal 31 dicembre 2012. Quanto al danno subito dal passeggero, secondo la Convenzione, esso non forma oggetto di assicurazione «diretta», nel senso che il risarcimento è a lui garantito (nei limiti del massimale) solo se ed in quanto il danno sia imputabile alla responsabilità vettoriale, che è appunto - essa si - l'oggetto della copertura. Ciò significa che, se il danno deriva da un “incidente” per il quale è esclusa la suddetta responsabilità (come ad es. nei casi sub a e sub b dell' art. 3, n. 1, ossia atto di guerra, ostilità, caso fortuito, ovvero da atto interamente intenzionalmente causato da un terzo), esso resterà a carico di chi lo ha sofferto, non essendo né risarcibile dal vettore, né indennizzabile dall' assicuratore. E ciò lascia alquanto perplessi rispetto agli obiettivi del Reg. CE n. 392/2009, orientati verso adeguati risarcimenti a vantaggio dei passeggeri coinvolti in incidenti durante il trasporto per mare (Considerando n. 1) proprio perché, dai rilievi svolti, lungi dal rafforzarne la salvaguardia si crea un vulnus non indifferente rispetto alle aspettative risarcitorie di costoro, che resterebbero prive di adeguata tutela.
2011
978-88-498-3109-2
vettore marittimo, responsabilità; Convenzione di Atene; assicurazione
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12317/17687
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