Denominati anche Apparecchi a Pilotaggio Remoto, gli UAV, acronimo di Unmanned Areal Vehicles, sono invenzioni della recente tecnologia dell’avionica, che consente il controllo a distanza di un flygh vehicles. Questo si sposta nell’aria, mentre un UAV pilot lo dirige da una control station, distante, talvolta, migliaia di km. L’eventualità di un macchina volante priva di equipaggio non rappresenta una novità assoluta nello scenario della materia aeronautica. Non ne reca traccia il c. nav. del 1942, mentre l’art. 8 della Convenzione di Chicago del 1944, vieta, salvo speciale autorizzazione dello Stato sorvolato, il volo ad aeromobili «without a pilot», ossia «senza pilota»: una sorta di richiamo ante litteram agli UAV. Nel testo dell’art. 743 c. nav., in vigore dopo la riforma alla parte aeronautica del 2005 e le modifiche del 2006, al comma 1 si legge che «Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose»; il secondo comma prevede che «Sono altresì considerati aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio remoto, definiti tali dalle leggi speciali, dai regolamenti dell’ENAC e, per quelli militari, dai decreti del Ministero della difesa». Tuttavia la formula «sono considerati», riveste un significato più di assimilazione all’aeromobile (inteso in senso tradizionale) che di identificazione col medesimo: anche perché, in caso contrario, non sarebbe stato necessario farne espressa menzione. Ciò si spiega nel senso che non sarebbe accettabile, come sicura premessa, che queste macchine senza pilota siano “destinate” al trasporto, in quanto esse non sono state concepite, né tecnicamente realizzate al fine del trasporto, bensì per un impiego militare o di lavoro aereo. Nelle attività di perlustrazione e sorveglianza gli UAV non pongono in essere alcun trasporto, poiché non trasferiscono «per aria» (art. 743, comma 1, c. nav.) nulla di diverso dagli elementi che lo compongono. Quanto al telerilevamento al controllo del traffico ecc., si tratta di servizi preordinati a «trasmettere» immagini di luoghi ed avvenimenti o ad immagazzinare dati. Tutto ciò in un contesto in cui gli strumenti a tale scopo occorrenti sono incorporati nell’UAV, costituendone parte o pertinenza (articoli 246 e 862 c. nav.). Sempre a proposito della discussa capacità degli UAV a “trasportare” si osserva nella lavorazione dei campi, i prodotti chimici sono «portati» sull’UAV per essere irrorati, ossia sparsi lungo le coltivazioni, non diversamente da quanto si verifica nel lancio dall’aeromobile di depliant pubblicitari: ma in entrambi i casi non si tratta di «trasporto», almeno nel senso tecnico - giuridico che distingue questo da fenomeni affini. Ancora: i bombardieri dell’aviazione militare «portano» al loro interno ordigni esplosivi per essere sganciati (non riconsegnati) sui prescelti obiettivi, così come i Canadair della Protezione civile «portano» l’acqua per disperderla sulle aree incendiate; ma in ambedue i casi non si tratta di «trasporto». All’obiezione che, seguendo questo ragionamento, né il bombardiere né il Canadair dovrebbero rientrare nella definizione di cui all’art. 743 c. nav. − in quanto «non destinati» al trasporto, può replicarsi che l’uno e l’altro ricadono a pieno titolo nel genus aeromobile, perché comunque astrattamente destinati e capaci di trasferire persone o cose «da un luogo ad un altro» ed accogliere al loro interno res e personae. Inoltre essi si trovano sotto il comando di un pilota, non di rado coadiuvato da un «equipaggio», che è bordo e non fuori dal veicolo in una «stazione remota».

Gli U.A.V.: mezzi aerei senza pilota

LA TORRE U
2008-01-01

Abstract

Denominati anche Apparecchi a Pilotaggio Remoto, gli UAV, acronimo di Unmanned Areal Vehicles, sono invenzioni della recente tecnologia dell’avionica, che consente il controllo a distanza di un flygh vehicles. Questo si sposta nell’aria, mentre un UAV pilot lo dirige da una control station, distante, talvolta, migliaia di km. L’eventualità di un macchina volante priva di equipaggio non rappresenta una novità assoluta nello scenario della materia aeronautica. Non ne reca traccia il c. nav. del 1942, mentre l’art. 8 della Convenzione di Chicago del 1944, vieta, salvo speciale autorizzazione dello Stato sorvolato, il volo ad aeromobili «without a pilot», ossia «senza pilota»: una sorta di richiamo ante litteram agli UAV. Nel testo dell’art. 743 c. nav., in vigore dopo la riforma alla parte aeronautica del 2005 e le modifiche del 2006, al comma 1 si legge che «Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose»; il secondo comma prevede che «Sono altresì considerati aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio remoto, definiti tali dalle leggi speciali, dai regolamenti dell’ENAC e, per quelli militari, dai decreti del Ministero della difesa». Tuttavia la formula «sono considerati», riveste un significato più di assimilazione all’aeromobile (inteso in senso tradizionale) che di identificazione col medesimo: anche perché, in caso contrario, non sarebbe stato necessario farne espressa menzione. Ciò si spiega nel senso che non sarebbe accettabile, come sicura premessa, che queste macchine senza pilota siano “destinate” al trasporto, in quanto esse non sono state concepite, né tecnicamente realizzate al fine del trasporto, bensì per un impiego militare o di lavoro aereo. Nelle attività di perlustrazione e sorveglianza gli UAV non pongono in essere alcun trasporto, poiché non trasferiscono «per aria» (art. 743, comma 1, c. nav.) nulla di diverso dagli elementi che lo compongono. Quanto al telerilevamento al controllo del traffico ecc., si tratta di servizi preordinati a «trasmettere» immagini di luoghi ed avvenimenti o ad immagazzinare dati. Tutto ciò in un contesto in cui gli strumenti a tale scopo occorrenti sono incorporati nell’UAV, costituendone parte o pertinenza (articoli 246 e 862 c. nav.). Sempre a proposito della discussa capacità degli UAV a “trasportare” si osserva nella lavorazione dei campi, i prodotti chimici sono «portati» sull’UAV per essere irrorati, ossia sparsi lungo le coltivazioni, non diversamente da quanto si verifica nel lancio dall’aeromobile di depliant pubblicitari: ma in entrambi i casi non si tratta di «trasporto», almeno nel senso tecnico - giuridico che distingue questo da fenomeni affini. Ancora: i bombardieri dell’aviazione militare «portano» al loro interno ordigni esplosivi per essere sganciati (non riconsegnati) sui prescelti obiettivi, così come i Canadair della Protezione civile «portano» l’acqua per disperderla sulle aree incendiate; ma in ambedue i casi non si tratta di «trasporto». All’obiezione che, seguendo questo ragionamento, né il bombardiere né il Canadair dovrebbero rientrare nella definizione di cui all’art. 743 c. nav. − in quanto «non destinati» al trasporto, può replicarsi che l’uno e l’altro ricadono a pieno titolo nel genus aeromobile, perché comunque astrattamente destinati e capaci di trasferire persone o cose «da un luogo ad un altro» ed accogliere al loro interno res e personae. Inoltre essi si trovano sotto il comando di un pilota, non di rado coadiuvato da un «equipaggio», che è bordo e non fuori dal veicolo in una «stazione remota».
2008
88-14-14024-3
Apparecchi senza pilota; trasporto; equipaggio
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12317/18173
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