L’esistenza dell’obbligo di prestare la satisdatio rem pupilli salvam fore all’atto di assumere la tutela costituisce nel diritto romano un problema ancora aperto almeno con riferimento ad alcune categorie di tutori. Le fonti, infatti, mentre appaiono abbastanza chiare nell’affermare l’esonero da tale obbligo per la categoria dei tutori testamentari e l’esistenza dello stesso per i legittimi adgnati sembrano non esserlo con riferimento alla posizione dei tutori magistratuali, municipali e non, e a quella di una categoria particolare di legittimi: i tutori patroni. La ricerca è idealmente suddivisa in tre parti, ciascuna delle quali dedicata ad approfondire la posizione di una delle diverse categorie di tutori per le quali l’obbligo di prestare la cautio è, come si è appena sopra prospettato, ancora oggetto di discussione. La prima parte è rivolta a valutare la situazione dei tutori nominati dai magistrati romani; la seconda si occupa dei tutori municipali; la terza riguarda la posizione dei tutori legittimi-patroni. Dal complessivo esame delle fonti è parso emergere che nessuno degli orientamenti a tutt’oggi sostenuti risulta aver evidenziato in modo corretto quale fosse la l’effettiva situazione dei tutori d’ufficio e dei legittimi-patroni rispetto all’obbligo di prestare la satisdatio rem pupilli salvam fore. Anzitutto la posizione dei primi non è sembrato esser diversa a secondo se si fosse trattato di romani o di municipali come, invece, si crede da parte della stragrande maggioranza degli autori. Dal punto di vista formale è risultato che, in ultima analisi, spettasse al magistrato che aveva proceduto alla nomina decidere se richiedere o meno al tutore la prestazione della garanzia. Nella pratica la circostanza che il procedimento di nomina comprendesse di regola lo svolgimento di un’indagine sull’idoneità del candidato ad assumere l’ufficio di tutore, avrebbe indubbiamente teso ad escludere la necessità di richiedere la satisdatio. In determinate situazioni, però, la richiesta si sarebbe potuta, comunque, per ragioni varie, considerare opportuna. E sempre nella prassi l’introduzione dell’actio subsidiaria solo nei confronti dei magistrati municipali avrebbe sicuramente inciso nel senso di sviluppare una maggiore tendenza a richiedere da parte loro la garanzia in discorso. Con riferimento, invece, alla situazione dei tutori legittimi-patroni si è riscontrato che esisteva un dibattito giurisprudenziale sull’obbligo da parte loro di prestare la satisdatio, così come evidenziato dalla maggioranza degli autori che si sono occupati dell’argomento. I termini di tale dibattito, però, non sembra siano stati ben ricostruiti. Dall’analisi delle poche risultanze testuali pervenute sull’argomento appare emergere che alla maggioranza dei giuristi che sostenevano l’obbligo dei tutori patroni di prestare la satisdatio come i legittimi adgnati risulta non essersi contrapposta l’opinione minoritaria secondo la quale questi non sarebbero stati tenuti a satisdare ma piuttosto quella di coloro per i quali la prestazione avrebbe dovuto esser imposta causa cognita e cioè tenendo conto di determinati criteri.

Satisdatio tutoris. Sull'obbligo del tutore di garantire per il patrimonio del pupillo

CARBONE M
2014-01-01

Abstract

L’esistenza dell’obbligo di prestare la satisdatio rem pupilli salvam fore all’atto di assumere la tutela costituisce nel diritto romano un problema ancora aperto almeno con riferimento ad alcune categorie di tutori. Le fonti, infatti, mentre appaiono abbastanza chiare nell’affermare l’esonero da tale obbligo per la categoria dei tutori testamentari e l’esistenza dello stesso per i legittimi adgnati sembrano non esserlo con riferimento alla posizione dei tutori magistratuali, municipali e non, e a quella di una categoria particolare di legittimi: i tutori patroni. La ricerca è idealmente suddivisa in tre parti, ciascuna delle quali dedicata ad approfondire la posizione di una delle diverse categorie di tutori per le quali l’obbligo di prestare la cautio è, come si è appena sopra prospettato, ancora oggetto di discussione. La prima parte è rivolta a valutare la situazione dei tutori nominati dai magistrati romani; la seconda si occupa dei tutori municipali; la terza riguarda la posizione dei tutori legittimi-patroni. Dal complessivo esame delle fonti è parso emergere che nessuno degli orientamenti a tutt’oggi sostenuti risulta aver evidenziato in modo corretto quale fosse la l’effettiva situazione dei tutori d’ufficio e dei legittimi-patroni rispetto all’obbligo di prestare la satisdatio rem pupilli salvam fore. Anzitutto la posizione dei primi non è sembrato esser diversa a secondo se si fosse trattato di romani o di municipali come, invece, si crede da parte della stragrande maggioranza degli autori. Dal punto di vista formale è risultato che, in ultima analisi, spettasse al magistrato che aveva proceduto alla nomina decidere se richiedere o meno al tutore la prestazione della garanzia. Nella pratica la circostanza che il procedimento di nomina comprendesse di regola lo svolgimento di un’indagine sull’idoneità del candidato ad assumere l’ufficio di tutore, avrebbe indubbiamente teso ad escludere la necessità di richiedere la satisdatio. In determinate situazioni, però, la richiesta si sarebbe potuta, comunque, per ragioni varie, considerare opportuna. E sempre nella prassi l’introduzione dell’actio subsidiaria solo nei confronti dei magistrati municipali avrebbe sicuramente inciso nel senso di sviluppare una maggiore tendenza a richiedere da parte loro la garanzia in discorso. Con riferimento, invece, alla situazione dei tutori legittimi-patroni si è riscontrato che esisteva un dibattito giurisprudenziale sull’obbligo da parte loro di prestare la satisdatio, così come evidenziato dalla maggioranza degli autori che si sono occupati dell’argomento. I termini di tale dibattito, però, non sembra siano stati ben ricostruiti. Dall’analisi delle poche risultanze testuali pervenute sull’argomento appare emergere che alla maggioranza dei giuristi che sostenevano l’obbligo dei tutori patroni di prestare la satisdatio come i legittimi adgnati risulta non essersi contrapposta l’opinione minoritaria secondo la quale questi non sarebbero stati tenuti a satisdare ma piuttosto quella di coloro per i quali la prestazione avrebbe dovuto esser imposta causa cognita e cioè tenendo conto di determinati criteri.
2014
978-88-14-19052-0
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12317/23594
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact