Tradizionalmente considerata come metodologia di indagine dotata di capacità intrusiva minore di quella concernente la captazione del contenuto delle conversazioni e delle comunicazioni, l’attività acquisitiva dei dati esteriori delle comunicazioni telefoniche e telematiche, sebbene di per sé estranea, per definizione, ai contenuti comunicativi, si rivela tutt’altro che “neutra”; dimostrando una marcata attitudine ad aggredire un’ampia cornice di diritti fondamentali (dal diritto alla segretezza sul fatto storico dell’intervenuta comunicazione, al diritto alla tutela della sfera privata, a quello alla libera determinazione dei propri dati personali). È allora doveroso, da parte del legislatore, superare l’assunto della modesta “invasività”di questo pur utile strumento di acquisizione probatoria, così come ben rimarcato dalla storica sentenza Digital Rights Ireland e Seitlinger della Corte di Giustizia dell’Unione europea, predisponendosi, al contempo, un intervento novellatore, lungo le coordinate segnate dai princìpi di legalità e proporzione, ispirato a criteri e modalità garantistiche, in piena conformità alla cornice dei valori costituzionali coinvolti.
L'acquisizione nel processo penale dei dati "esteriori" delle comunicazioni telefoniche e telematiche-Collana del Dipartimento di Scienze giuridiche, storiche, economiche e sociali dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro
Andolina E
2018-01-01
Abstract
Tradizionalmente considerata come metodologia di indagine dotata di capacità intrusiva minore di quella concernente la captazione del contenuto delle conversazioni e delle comunicazioni, l’attività acquisitiva dei dati esteriori delle comunicazioni telefoniche e telematiche, sebbene di per sé estranea, per definizione, ai contenuti comunicativi, si rivela tutt’altro che “neutra”; dimostrando una marcata attitudine ad aggredire un’ampia cornice di diritti fondamentali (dal diritto alla segretezza sul fatto storico dell’intervenuta comunicazione, al diritto alla tutela della sfera privata, a quello alla libera determinazione dei propri dati personali). È allora doveroso, da parte del legislatore, superare l’assunto della modesta “invasività”di questo pur utile strumento di acquisizione probatoria, così come ben rimarcato dalla storica sentenza Digital Rights Ireland e Seitlinger della Corte di Giustizia dell’Unione europea, predisponendosi, al contempo, un intervento novellatore, lungo le coordinate segnate dai princìpi di legalità e proporzione, ispirato a criteri e modalità garantistiche, in piena conformità alla cornice dei valori costituzionali coinvolti.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.