Tradizionalmente considerata come metodologia di indagine dotata di capacitàintrusiva minore di quella concernente la captazione del contenutodelle conversazioni e delle comunicazioni, l’attività acquisitiva dei datiesteriori delle comunicazioni telefoniche e telematiche, sebbene di persé estranea, per definizione, ai contenuti comunicativi, si rivela tutt’altroche “neutra”; dimostrando una marcata attitudine ad aggredire un’ampiacornice di diritti fondamentali (dal diritto alla segretezza sul fatto storicodell’intervenuta comunicazione, al diritto alla tutela della sfera privata, aquello alla libera determinazione dei propri dati personali).È allora doveroso, da parte del legislatore, superare l’assunto della modesta“invasività”di questo pur utile strumento di acquisizione probatoria,così come ben rimarcato dalla storica sentenza Digital Rights Ireland eSeitlinger della Corte di Giustizia dell’Unione europea, predisponendosi,al contempo, un intervento novellatore, lungo le coordinate segnate daiprincìpi di legalità e proporzione, ispirato a criteri e modalità garantistiche,in piena conformità alla cornice dei valori costituzionali coinvolti.
L'acquisizione nel processo penale dei dati "esteriori" delle comunicazioni telefoniche e telematiche-Collana del Dipartimento di Scienze giuridiche, storiche, economiche e sociali dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro
Andolina E
2018-01-01
Abstract
Tradizionalmente considerata come metodologia di indagine dotata di capacitàintrusiva minore di quella concernente la captazione del contenutodelle conversazioni e delle comunicazioni, l’attività acquisitiva dei datiesteriori delle comunicazioni telefoniche e telematiche, sebbene di persé estranea, per definizione, ai contenuti comunicativi, si rivela tutt’altroche “neutra”; dimostrando una marcata attitudine ad aggredire un’ampiacornice di diritti fondamentali (dal diritto alla segretezza sul fatto storicodell’intervenuta comunicazione, al diritto alla tutela della sfera privata, aquello alla libera determinazione dei propri dati personali).È allora doveroso, da parte del legislatore, superare l’assunto della modesta“invasività”di questo pur utile strumento di acquisizione probatoria,così come ben rimarcato dalla storica sentenza Digital Rights Ireland eSeitlinger della Corte di Giustizia dell’Unione europea, predisponendosi,al contempo, un intervento novellatore, lungo le coordinate segnate daiprincìpi di legalità e proporzione, ispirato a criteri e modalità garantistiche,in piena conformità alla cornice dei valori costituzionali coinvolti.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


