Storicamente gli Stati hanno protetto i loro mercati interni dalla concorrenza dei vettori stranieri attraverso la riserva, a favore di quelli nazionali, del traffico di «cabotaggio». Il termine, coniato in origine nel campo marittimo e fluviale, designa genericamente il tra-sporto (remunerato) di persone, merci e posta, imbarcati e sbarcati fra due punti situati all’interno di un medesimo Stato. All’inizio del secolo scorso la medesima disciplina è stata traslata nel nascente settore del trasporto aereo. Le convenzioni di Parigi del 1919 e di Chicago del 1944 hanno codificato il principio secondo cui ogni nazione ha una «completa ed esclusiva sovranità nello spazio aereo sovrastante il proprio territorio». Si tratta di una posizione che riflette l’ordinamento seguito in molti Stati, incentrato sulla chiusura del cabotaggio nei confronti dei vettori stranieri e sul controllo pubblico delle compagnie aeree nazionali (c.d. compagnie di bandiera) mediante la partecipazione maggioritaria nel capitale azionario e sussidi diretti. Questo orientamento non ha impedito l’avvio del processo di privatizzazione delle compagnie di bandiera e di liberalizzazione dei mercati nazionali che ha determinato una maggiore concorrenza nel settore. Tali aperture, però, non hanno sostanzialmente scalfito il principio della sovranità dello Stato sul proprio spazio aereo. Ciò è reso più evidente nel contesto dell’Unione europea con l’apertura dei traffici intracomunitari e la creazione del mercato unico del trasporto aereo. Il riconoscimento della competenza della Commissione Ue a negoziare accordi aerei con i Paesi terzi ha infatti lasciato inalterate le prerogative degli Stati membri che possono continuare a concludere le loro intese su base bilaterale. Anche gli accordi aerei più liberali, come gli Open Skies, mantengono intatti i vantaggi in capo alle imprese nazionali di trasporto aereo sia in riferimento alla proprietà ed al con-trollo azionario che alla riserva di cabotaggio. Questo libro ricostruisce la (complessa) disciplina dell’istituto che, al pari degli altri compresi nel settore speciale, è suscettibile di essere considerato sotto le tre prospettive principali di riferimento: quella internazionale, quella europea e, in stretta interrelazione con esse, quella nazionale.

La disciplina del cabotaggio. Profili di diritto aeronautico

SIA ANNA L. MELANIA
2019-01-01

Abstract

Storicamente gli Stati hanno protetto i loro mercati interni dalla concorrenza dei vettori stranieri attraverso la riserva, a favore di quelli nazionali, del traffico di «cabotaggio». Il termine, coniato in origine nel campo marittimo e fluviale, designa genericamente il tra-sporto (remunerato) di persone, merci e posta, imbarcati e sbarcati fra due punti situati all’interno di un medesimo Stato. All’inizio del secolo scorso la medesima disciplina è stata traslata nel nascente settore del trasporto aereo. Le convenzioni di Parigi del 1919 e di Chicago del 1944 hanno codificato il principio secondo cui ogni nazione ha una «completa ed esclusiva sovranità nello spazio aereo sovrastante il proprio territorio». Si tratta di una posizione che riflette l’ordinamento seguito in molti Stati, incentrato sulla chiusura del cabotaggio nei confronti dei vettori stranieri e sul controllo pubblico delle compagnie aeree nazionali (c.d. compagnie di bandiera) mediante la partecipazione maggioritaria nel capitale azionario e sussidi diretti. Questo orientamento non ha impedito l’avvio del processo di privatizzazione delle compagnie di bandiera e di liberalizzazione dei mercati nazionali che ha determinato una maggiore concorrenza nel settore. Tali aperture, però, non hanno sostanzialmente scalfito il principio della sovranità dello Stato sul proprio spazio aereo. Ciò è reso più evidente nel contesto dell’Unione europea con l’apertura dei traffici intracomunitari e la creazione del mercato unico del trasporto aereo. Il riconoscimento della competenza della Commissione Ue a negoziare accordi aerei con i Paesi terzi ha infatti lasciato inalterate le prerogative degli Stati membri che possono continuare a concludere le loro intese su base bilaterale. Anche gli accordi aerei più liberali, come gli Open Skies, mantengono intatti i vantaggi in capo alle imprese nazionali di trasporto aereo sia in riferimento alla proprietà ed al con-trollo azionario che alla riserva di cabotaggio. Questo libro ricostruisce la (complessa) disciplina dell’istituto che, al pari degli altri compresi nel settore speciale, è suscettibile di essere considerato sotto le tre prospettive principali di riferimento: quella internazionale, quella europea e, in stretta interrelazione con esse, quella nazionale.
2019
9788825527445
Air Law; Cabotage; Air Transport Agreements
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12317/23641
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