Un metodo attento al profilo teleologico-funzionale, più che ad ispirazioni di strumenti di tutela, sostanziali e processuali, più idonei a difesa dell'impresa che versa in una situazione di dipendenza economica. L’impostazione seguita determina uno spostamento di prospettiva, giacché esalta il profilo dinamico dell’esercizio del potere rispetto a quello statico della sua attribuzione. In tale direzione il divieto di abuso contenuto nell’art. 3, l. 10 ottobre 1990, n. 287 e nell’art. 9, l. n. 192 del 1998, è volto ad assicurare la corrispondenza dell’esercizio del potere ai fini per i quali è concesso. Il profilo soggettivo della titolarità è vinto dalle finalità oggettive incluse nella razionalità della norma. L’assunto converte la ratio del divieto il quale si propone non (sol)tanto di limitare il perseguimento degli interessi (immeritevoli) dell’agente, quanto quello della realizzazione effettiva dell’interesse promosso dall’ordinamento. In tal guisa, il divieto di abuso sembra destinato ad assumere non già il ruolo, meramente negativo, di impedire condotte lesive, quanto quello positivo, e ben più significativo, di imporre precisi obblighi di condotta la cui violazione non soltanto genera una responsabilità contrattuale, ma giustifica anche il ricorso all’esecuzione forzata in forma specifica, assicurando una tutela satisfattoria agli interessi lesi.
Abuso di dipendenza economica ed obbligo a contrarre
VILLELLA A
2008-01-01
Abstract
Un metodo attento al profilo teleologico-funzionale, più che ad ispirazioni di strumenti di tutela, sostanziali e processuali, più idonei a difesa dell'impresa che versa in una situazione di dipendenza economica. L’impostazione seguita determina uno spostamento di prospettiva, giacché esalta il profilo dinamico dell’esercizio del potere rispetto a quello statico della sua attribuzione. In tale direzione il divieto di abuso contenuto nell’art. 3, l. 10 ottobre 1990, n. 287 e nell’art. 9, l. n. 192 del 1998, è volto ad assicurare la corrispondenza dell’esercizio del potere ai fini per i quali è concesso. Il profilo soggettivo della titolarità è vinto dalle finalità oggettive incluse nella razionalità della norma. L’assunto converte la ratio del divieto il quale si propone non (sol)tanto di limitare il perseguimento degli interessi (immeritevoli) dell’agente, quanto quello della realizzazione effettiva dell’interesse promosso dall’ordinamento. In tal guisa, il divieto di abuso sembra destinato ad assumere non già il ruolo, meramente negativo, di impedire condotte lesive, quanto quello positivo, e ben più significativo, di imporre precisi obblighi di condotta la cui violazione non soltanto genera una responsabilità contrattuale, ma giustifica anche il ricorso all’esecuzione forzata in forma specifica, assicurando una tutela satisfattoria agli interessi lesi.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.