Il soccorso a persone, compreso quello svolto con mezzi aerei, richiede un’attività complessa, che coinvolge vari soggetti. Tra que-sti, anche gli aeromobili che perlustrano, in aria, «zone sensibili», alla ricerca del veicolo sinistrato e delle persone, naufraghi in mare o sopravvissuti sulla terraferma di un incidente aviatorio. Tutta questa attività si risolve nella materialità dell’intervento, mediante il quale i superstiti accedono a bordo di un veicolo. Secondo l’art. 2, par. 3, della Convenzione di Bruxelles del 1938 «pour l’unification de certaines règles relatives à l’assistance et au sauvetage des aéronefs et par les aéronefs en mer», resa esecutiva in Italia con la l. 30 novembre 1939, n. 2122 e mai entrata in vigore sul piano internazionale per man-canza delle necessarie ratifiche, «[…] si intende per assistenza ogni soccorso […] a favore di persona in mare in pericolo di perdersi an-che per mezzo di semplici informazioni[…]». Già al tempo si riteneva possibile che un ausilio a persone in pericolo «[…] par simple ren-seignement donné», ossia tramite informazioni. Si tratta di attività non materiali, ma preventive e strumentali rispetto alla decisiva attività materiale, con la quale le persone in pericolo sono tratte in salvo, mediante imbarco su nave, idrovolante elicottero ecc. Un caso par-ticolare ed unico, nel quale si scioglie la contrapposizione tra «ma-terialità» ed «immaterialità» del soccorso, è quello eseguito «in aria» il 16 agosto 1997, nei cieli dell’Argentina. Essa ha riguardato l’assistenza del comandante di un aeromobile che, mediante indica-zioni, consigli e facilitazioni via radio, ha reso possibile l’atterraggio di un altro aeromobile, che, avendo perso la rotta e a corto di carburante rischiava di schiantarsi al suolo.

Assistenza di aeromobile ad aeromobile

LA TORRE U
2015-01-01

Abstract

Il soccorso a persone, compreso quello svolto con mezzi aerei, richiede un’attività complessa, che coinvolge vari soggetti. Tra que-sti, anche gli aeromobili che perlustrano, in aria, «zone sensibili», alla ricerca del veicolo sinistrato e delle persone, naufraghi in mare o sopravvissuti sulla terraferma di un incidente aviatorio. Tutta questa attività si risolve nella materialità dell’intervento, mediante il quale i superstiti accedono a bordo di un veicolo. Secondo l’art. 2, par. 3, della Convenzione di Bruxelles del 1938 «pour l’unification de certaines règles relatives à l’assistance et au sauvetage des aéronefs et par les aéronefs en mer», resa esecutiva in Italia con la l. 30 novembre 1939, n. 2122 e mai entrata in vigore sul piano internazionale per man-canza delle necessarie ratifiche, «[…] si intende per assistenza ogni soccorso […] a favore di persona in mare in pericolo di perdersi an-che per mezzo di semplici informazioni[…]». Già al tempo si riteneva possibile che un ausilio a persone in pericolo «[…] par simple ren-seignement donné», ossia tramite informazioni. Si tratta di attività non materiali, ma preventive e strumentali rispetto alla decisiva attività materiale, con la quale le persone in pericolo sono tratte in salvo, mediante imbarco su nave, idrovolante elicottero ecc. Un caso par-ticolare ed unico, nel quale si scioglie la contrapposizione tra «ma-terialità» ed «immaterialità» del soccorso, è quello eseguito «in aria» il 16 agosto 1997, nei cieli dell’Argentina. Essa ha riguardato l’assistenza del comandante di un aeromobile che, mediante indica-zioni, consigli e facilitazioni via radio, ha reso possibile l’atterraggio di un altro aeromobile, che, avendo perso la rotta e a corto di carburante rischiava di schiantarsi al suolo.
2015
soccorso aereo, immaterialità, Bruxelles 1938, Caso Porchetto. Argentina. Compenso. art. 981 c. nav
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