La legge 2 agosto 2011 n. 130, al fine di proteggere le navi italiane in transito in aree a rischio pirateria, prevede la possibilità, mediante specifiche convenzioni concluse tra armatori e Ministero della difesa, di imbarcare Nuclei Militari di Protezione (NMP), con l’avvertenza, art. 5 comma 2, che “al comandante di ciascun nucleo fa capo la responsabilità esclusiva dell’attività di contrasto militare alla pirateria”. Le specifiche convenzioni sono sfociate in un Protocollo di intesa concluso l’11 ottobre 2011 tra Ministero della difesa e Confitarma, il cui Allegato contiene la Convenzione tra Ministero della difesa e l’armatore che intende fruire di questo servizio. L’art. 5 comma 4 della L. 2 agosto 2011 n. 130, stabilisce che ove le attività di tutela del naviglio italiano negli spazi marittimi di cui sopra non siano svolte da NMP, le medesime navi possono essere protette da guardie giurate. In tal quadro si esaminano, preliminarmente, i poteri del comandante della nave in ordine alla sicurezza della nave secondo la convenzione SOLAS e si valutano le possibili responsabilità per l’omissione delle Best Management Practices redatte dall’IMO per la difesa della nave dagli attacchi dei pirati, non senza accennare alla composizione dell’equipaggio ed al ruolo svolto dai Nuclei Militari di Protezione (NMP) durante la navigazione, ossia fuori dalle ipotesi di conflitto armato. In questa prospettiva sono delineati i rapporti tra NMP, comandante della nave e membri dell’equipaggio arruolati dall’armatore; una particolare attenzione è dedicata alla possibile applicazione dello ius variandi, di cui all’art. 334 c. nav., anche ai componenti dei Nuclei militari. Quanto alla direzione della manovra spettante al comandante della nave (art. 298 c. nav.) ed ai compiti del comandante dei NMP in caso di attacco piratesco, si passano al vaglio le disposizioni contenute nella Convenzione tra Ministero della difesa ed armatore. Esse, pur se racchiuse in un accordo di natura convenzionale, si rivelano interessanti, specie nella parte in cui stabiliscono il riparto delle competenze tra comandante civile, responsabile per la manovra ex art. 298 c. nav. e comandante militare, su cui grava la responsabilità esclusiva per il contrasto alla pirateria in caso di attacco armato. Quanto all’utilizzo di guardie armate private, sembra doversi escludere che il capo di esse possa dare indicazioni al comandante della nave che, in aderenza alle “linee guida”tracciate dall’IMO, resta la più alta autorità in capo alla nave anche in caso di attacco armato.

Sicurezza della nave e difesa dalla pirateria

LA TORRE U
2011-01-01

Abstract

La legge 2 agosto 2011 n. 130, al fine di proteggere le navi italiane in transito in aree a rischio pirateria, prevede la possibilità, mediante specifiche convenzioni concluse tra armatori e Ministero della difesa, di imbarcare Nuclei Militari di Protezione (NMP), con l’avvertenza, art. 5 comma 2, che “al comandante di ciascun nucleo fa capo la responsabilità esclusiva dell’attività di contrasto militare alla pirateria”. Le specifiche convenzioni sono sfociate in un Protocollo di intesa concluso l’11 ottobre 2011 tra Ministero della difesa e Confitarma, il cui Allegato contiene la Convenzione tra Ministero della difesa e l’armatore che intende fruire di questo servizio. L’art. 5 comma 4 della L. 2 agosto 2011 n. 130, stabilisce che ove le attività di tutela del naviglio italiano negli spazi marittimi di cui sopra non siano svolte da NMP, le medesime navi possono essere protette da guardie giurate. In tal quadro si esaminano, preliminarmente, i poteri del comandante della nave in ordine alla sicurezza della nave secondo la convenzione SOLAS e si valutano le possibili responsabilità per l’omissione delle Best Management Practices redatte dall’IMO per la difesa della nave dagli attacchi dei pirati, non senza accennare alla composizione dell’equipaggio ed al ruolo svolto dai Nuclei Militari di Protezione (NMP) durante la navigazione, ossia fuori dalle ipotesi di conflitto armato. In questa prospettiva sono delineati i rapporti tra NMP, comandante della nave e membri dell’equipaggio arruolati dall’armatore; una particolare attenzione è dedicata alla possibile applicazione dello ius variandi, di cui all’art. 334 c. nav., anche ai componenti dei Nuclei militari. Quanto alla direzione della manovra spettante al comandante della nave (art. 298 c. nav.) ed ai compiti del comandante dei NMP in caso di attacco piratesco, si passano al vaglio le disposizioni contenute nella Convenzione tra Ministero della difesa ed armatore. Esse, pur se racchiuse in un accordo di natura convenzionale, si rivelano interessanti, specie nella parte in cui stabiliscono il riparto delle competenze tra comandante civile, responsabile per la manovra ex art. 298 c. nav. e comandante militare, su cui grava la responsabilità esclusiva per il contrasto alla pirateria in caso di attacco armato. Quanto all’utilizzo di guardie armate private, sembra doversi escludere che il capo di esse possa dare indicazioni al comandante della nave che, in aderenza alle “linee guida”tracciate dall’IMO, resta la più alta autorità in capo alla nave anche in caso di attacco armato.
2011
PIRATERIA; COMANDANTE; NUCLEI MILITARI DI PROTEZIONE; RESPONSABILITA'; migliori pratiche
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12317/4172
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