The introduction of competing proposals of pre-bankruptcy agreement with creditors (“proposte di concordato preventive concorrenti”), which took place with the reform of Italian bankruptcy law of 2015 in the framework of the creation of the “insolvency market”, requires to reflect on its relationship with the rules of company law, or rather with that particular sector in the process of progressive growth consisting of the so-called corporate law of insolvency (“diritto societario della crisi”). Indeed, since it has been established that it is possible to foresee, within the context of the “competing” proposal, a share capital increase with exclusion of pre-emptive rights as per art. 2441, paragraph 4 of the Italian civil code, it follows that the competing proposal can become an instrument of “hostile” takeovers of the company. Therefore, as for listed companies, it is important to verify the qualification of the competing proposals (“proposte concorrenti”) in terms of a “rescue” operation (“operazione di salvataggio”), which could entail an incentive to the new instrument, given the exemption of the obligation to launch a mandatory public bid (“OPA obbligatoria”).

L’introduzione dell’istituto delle proposte di concordato concorrenti, avvenuta con la cd. miniriforma del diritto fallimentare del 2015 nella cornice sistematica della creazione del cd. mercato dell’insolvenza, impone di riflettere circa il rapporto di tale innovativo istituto con le regole di diritto societario, o meglio con quel particolare settore in via di progressiva crescita costituito dal cd. diritto societario della crisi. Difatti, sciolto il nodo della possibilità di prevedere nel contesto della proposta “in competizione” con quella del debitore un aumento di capitale con contestuale limitazione o esclusione del diritto di opzione, ne discende che la proposta concorrente può diventare strumento di scalata “ostile” alla compagine societaria. Nell’ordinamento delle quotate, pertanto, è opportuno verificare la qualificazione della proposta di concordato concorrente in termini di operazione di “salvataggio”, che potrebbe comportare - vista l’esenzione dell’obbligo di opa che porta con sé - un incentivo all’utilizzo dell’istituto in discorso

Proposte di concordato preventivo concorrenti, trasferimento del controllo ed esenzione dall’obbligo di opa per salvataggio “ostile”

Ranieli Melania
2017-01-01

Abstract

The introduction of competing proposals of pre-bankruptcy agreement with creditors (“proposte di concordato preventive concorrenti”), which took place with the reform of Italian bankruptcy law of 2015 in the framework of the creation of the “insolvency market”, requires to reflect on its relationship with the rules of company law, or rather with that particular sector in the process of progressive growth consisting of the so-called corporate law of insolvency (“diritto societario della crisi”). Indeed, since it has been established that it is possible to foresee, within the context of the “competing” proposal, a share capital increase with exclusion of pre-emptive rights as per art. 2441, paragraph 4 of the Italian civil code, it follows that the competing proposal can become an instrument of “hostile” takeovers of the company. Therefore, as for listed companies, it is important to verify the qualification of the competing proposals (“proposte concorrenti”) in terms of a “rescue” operation (“operazione di salvataggio”), which could entail an incentive to the new instrument, given the exemption of the obligation to launch a mandatory public bid (“OPA obbligatoria”).
2017
L’introduzione dell’istituto delle proposte di concordato concorrenti, avvenuta con la cd. miniriforma del diritto fallimentare del 2015 nella cornice sistematica della creazione del cd. mercato dell’insolvenza, impone di riflettere circa il rapporto di tale innovativo istituto con le regole di diritto societario, o meglio con quel particolare settore in via di progressiva crescita costituito dal cd. diritto societario della crisi. Difatti, sciolto il nodo della possibilità di prevedere nel contesto della proposta “in competizione” con quella del debitore un aumento di capitale con contestuale limitazione o esclusione del diritto di opzione, ne discende che la proposta concorrente può diventare strumento di scalata “ostile” alla compagine societaria. Nell’ordinamento delle quotate, pertanto, è opportuno verificare la qualificazione della proposta di concordato concorrente in termini di operazione di “salvataggio”, che potrebbe comportare - vista l’esenzione dell’obbligo di opa che porta con sé - un incentivo all’utilizzo dell’istituto in discorso
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12317/57796
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