This brief paper concerns with the question of the legal definition of genocide, ie, and in more practical terms, with the problem about the opportunity of modifying “The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide” adopted by United Nations General Assembly in 1951, which is still today the standard legal definition of genocide. What I propose here, is to join and support the conclusions expressed by Professor Luban the 2006 article Calling Genocide by Its Rightful Name, but following a different line of argumentation.To this end, I intend to divide the paper in two parts:1) in the first one I will carry out some general considerations about the problem of knowledge, as a matter of definition. And in particular I will try to offer some guidance on the complex issue of the “observation points”, such as central elements of the activity of knowing and defining a particular object of knowledge. 2) In the second part I will try to apply these results to the question of “genocide” as a possible object of knowledge and definition.

Questo breve lavoro riguarda la questione della definizione giuridica di genocidio, ed in particolare l'opportunità di modificare "La Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio" adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1951, che costituisce ancora oggi la definizione giuridica standard di genocidio. Quello che qui mi propongo di fare, è aderire e supportare le conclusioni espresse sul punto dal filosofo americano David Luban nel suo articolo del 2006 "Calling Genocide in its Rightful Name", ma seguendo un percorso argomentativo differente. A tale fine intendo dividere l'articolo in due parti distinte:!) nella prima effettuerò alcune considerazioni di carattere generale sul problema della conoscenza, in quanto problema definitorio. E in particolare tenterò di offrire alcune indicazioni sulla complessa questione dei “punti di osservazione”, quali elementi centrali tanto dell’attività del conoscere, quanto di quella del definire un determinato oggetto.1) Nella seconda tenterò di applicare i risultati conseguiti alla specifica questione definitoria del “genocidio”, in quanto possibile oggetto di conoscenza e di definizione. Ciò al fine di valutare se il punto d’osservazione utilizzato nella stesura della Convenzione, sia situato nel luogo più adatto, e dunque se la definizione contenuta nella norma sia adeguata alle finalità che la disciplina si propone di conseguire.

La definizione giuridica di genocidio e la questione dei punti di osservazione: alcune considerazioni in merito ad una proposta di David Luban

Porciello A
2016-01-01

Abstract

This brief paper concerns with the question of the legal definition of genocide, ie, and in more practical terms, with the problem about the opportunity of modifying “The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide” adopted by United Nations General Assembly in 1951, which is still today the standard legal definition of genocide. What I propose here, is to join and support the conclusions expressed by Professor Luban the 2006 article Calling Genocide by Its Rightful Name, but following a different line of argumentation.To this end, I intend to divide the paper in two parts:1) in the first one I will carry out some general considerations about the problem of knowledge, as a matter of definition. And in particular I will try to offer some guidance on the complex issue of the “observation points”, such as central elements of the activity of knowing and defining a particular object of knowledge. 2) In the second part I will try to apply these results to the question of “genocide” as a possible object of knowledge and definition.
2016
Questo breve lavoro riguarda la questione della definizione giuridica di genocidio, ed in particolare l'opportunità di modificare "La Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio" adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1951, che costituisce ancora oggi la definizione giuridica standard di genocidio. Quello che qui mi propongo di fare, è aderire e supportare le conclusioni espresse sul punto dal filosofo americano David Luban nel suo articolo del 2006 "Calling Genocide in its Rightful Name", ma seguendo un percorso argomentativo differente. A tale fine intendo dividere l'articolo in due parti distinte:!) nella prima effettuerò alcune considerazioni di carattere generale sul problema della conoscenza, in quanto problema definitorio. E in particolare tenterò di offrire alcune indicazioni sulla complessa questione dei “punti di osservazione”, quali elementi centrali tanto dell’attività del conoscere, quanto di quella del definire un determinato oggetto.1) Nella seconda tenterò di applicare i risultati conseguiti alla specifica questione definitoria del “genocidio”, in quanto possibile oggetto di conoscenza e di definizione. Ciò al fine di valutare se il punto d’osservazione utilizzato nella stesura della Convenzione, sia situato nel luogo più adatto, e dunque se la definizione contenuta nella norma sia adeguata alle finalità che la disciplina si propone di conseguire.
genocidio; sterminio; punti di osservazione
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12317/5850
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