Il contributo prende le mosse dalla sentenza costituzionale n. 223/2018 per affrontare la questione della legittimità costituzionale delle norme transitorie introdotte da alcune leggi di depenalizzazione, in relazione alla loro compatibilità con il principio di irretroattività. Nella prima parte, dopo aver distinto il fenomeno della successione di leggi penali nel tempo da quel-lo della successione “impropria” di leggi penali ed amministrative punitive, si analizza come l’applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative per punire condotte precedentemente integran-ti fattispecie di reato e ancora sub iudicio, possa essere conciliabile con la disciplina codicistica dell’abolitio criminis e con il principio costituzionale di irretroattività. Nella seconda parte si indicano i criteri che andrebbero adottati in sede giudiziaria o de iure conden-do per garantire che le sanzioni amministrative comminate al colpevole in via retroattiva non risultino più sfavorevoli di quelle penali precedentemente previste, prendendo come modello la disciplina dettata dall’art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 8/2016, e sottolineandone i vantaggi e le criticità. Infine, si mette in evidenza come la “frattura categoriale” insita nel passaggio dal diritto penale al dirit-to amministrativo punitivo, giustifichi la peculiarità dei regimi di diritto transitorio ma richieda anche un intervento di riforma organica da parte del legislatore.

Successione di leggi penali ed amministrative punitive, disposizioni transitorie e condizioni di compatibilità con il principio di irretroattività

Tigano Vincenzo
2019-01-01

Abstract

Il contributo prende le mosse dalla sentenza costituzionale n. 223/2018 per affrontare la questione della legittimità costituzionale delle norme transitorie introdotte da alcune leggi di depenalizzazione, in relazione alla loro compatibilità con il principio di irretroattività. Nella prima parte, dopo aver distinto il fenomeno della successione di leggi penali nel tempo da quel-lo della successione “impropria” di leggi penali ed amministrative punitive, si analizza come l’applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative per punire condotte precedentemente integran-ti fattispecie di reato e ancora sub iudicio, possa essere conciliabile con la disciplina codicistica dell’abolitio criminis e con il principio costituzionale di irretroattività. Nella seconda parte si indicano i criteri che andrebbero adottati in sede giudiziaria o de iure conden-do per garantire che le sanzioni amministrative comminate al colpevole in via retroattiva non risultino più sfavorevoli di quelle penali precedentemente previste, prendendo come modello la disciplina dettata dall’art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 8/2016, e sottolineandone i vantaggi e le criticità. Infine, si mette in evidenza come la “frattura categoriale” insita nel passaggio dal diritto penale al dirit-to amministrativo punitivo, giustifichi la peculiarità dei regimi di diritto transitorio ma richieda anche un intervento di riforma organica da parte del legislatore.
2019
principio di irretroattività della pena, depenalizzazione, disposizioni transitorie
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12317/60538
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