La sentenza costituzionale n. 63/2019 ha per la prima volta espressamente esteso i fondamenti costitu-zionali del principio di retroattività in mitius – fino ad allora considerato guarentigia esclusiva del dirit-to penale – al campo degli illeciti amministrativi punitivi, dichiarando illegittimo uno specifico divieto di retroattività concernente le sanzioni amministrative più miti introdotte dal d.lgs. n. 72/2015 in mate-ria di abusi di mercato. Da una parte, è apprezzabile che la Consulta abbia superato le proprie precedenti remore, anche grazie a un’opportuna valorizzazione della giurisprudenza della Corte di Strasburgo che ha incluso il principio tra quelli applicabili alle misure afferenti alla “materia penale”; dall’altra, non può dirsi che la retroattività favorevole sia stata elevata a regola generale del diritto amministrativo punitivo, a causa dell’assenza di un’apposita previsione generale interna al sistema nazionale. Affinché si possa addivenire a un’effettiva applicazione generalizzata del principio all’intero campo delle sanzioni amministrative punitive, occorre quindi che l’interprete valorizzi opportunamente l’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ove la retroattività in mitius ha trovato ingresso come vera e propria regola di diritto intertemporale accanto a quella dell’irretroattività sfavorevole, vagliando le condizioni per una loro diretta applicabilità nell’ordinamento italiano.
Questioni aperte su retroattività in mitus e sanzioni amministrative punitive: verso l'affermazione di un principio nazionale di fonte sopranazionale?
Tigano Vincenzo
2020-01-01
Abstract
La sentenza costituzionale n. 63/2019 ha per la prima volta espressamente esteso i fondamenti costitu-zionali del principio di retroattività in mitius – fino ad allora considerato guarentigia esclusiva del dirit-to penale – al campo degli illeciti amministrativi punitivi, dichiarando illegittimo uno specifico divieto di retroattività concernente le sanzioni amministrative più miti introdotte dal d.lgs. n. 72/2015 in mate-ria di abusi di mercato. Da una parte, è apprezzabile che la Consulta abbia superato le proprie precedenti remore, anche grazie a un’opportuna valorizzazione della giurisprudenza della Corte di Strasburgo che ha incluso il principio tra quelli applicabili alle misure afferenti alla “materia penale”; dall’altra, non può dirsi che la retroattività favorevole sia stata elevata a regola generale del diritto amministrativo punitivo, a causa dell’assenza di un’apposita previsione generale interna al sistema nazionale. Affinché si possa addivenire a un’effettiva applicazione generalizzata del principio all’intero campo delle sanzioni amministrative punitive, occorre quindi che l’interprete valorizzi opportunamente l’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ove la retroattività in mitius ha trovato ingresso come vera e propria regola di diritto intertemporale accanto a quella dell’irretroattività sfavorevole, vagliando le condizioni per una loro diretta applicabilità nell’ordinamento italiano.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.