il diritto alla procreazione risulta ancora oggi compresso dalle norme che stabiliscono i requisiti oggettivi e soggettivi di accesso alle tecniche, comportando un’evidente scrematura, spesso irragionevole e discriminatoria, dei potenziali beneficiari. Con riguardo alle condizioni oggettive, l’art. 4, comma 1, in connessione con l’art. 1 della legge 40, consente il ricorso alla PMA ai soggetti affetti da una causa di sterilità o di infertilità, o, in seguito all’intervento manipolativo della sentenza costituzionale n. 96/2015, da una grave anomalia genetica trasmissibile al nascituro. In relazione ai criteri soggettivi, l’art. 5 della legge circoscrive i legittimi destinatari degli interventi procreativi, alle coppie composte da individui di sesso diverso, avvinti da un rapporto di coniugio o di convivenza, maggiorenni, in età potenzialmente fertile ed entrambi viventi: la disposizione – a differenza di quella concernente le condizioni oggettive di accesso, che non è punita in caso di inosservanza – è presidiata da un apposito illecito amministrativo che prevede ingenti sanzioni pecuniarie e interdittive a carico del medico che applichi le tecniche violando i suoi dettami. Ulteriori restrizioni del diritto alla procreazione discendono poi dalle norme che puniscono l'organizzazione, la realizzazione e la pubblicizzazione della surrogazione di maternità, unica figura di illecito penale stricto sensu all'interno della più ampia cerchia degli "illeciti di concepimento".

I limiti dell'intervento penale nel settore dei diritti riproduttivi. Modelli di bilanciamento tra tutela del minore e libertà civili nella P.M.A.

Tigano Vincenzo
2019-01-01

Abstract

il diritto alla procreazione risulta ancora oggi compresso dalle norme che stabiliscono i requisiti oggettivi e soggettivi di accesso alle tecniche, comportando un’evidente scrematura, spesso irragionevole e discriminatoria, dei potenziali beneficiari. Con riguardo alle condizioni oggettive, l’art. 4, comma 1, in connessione con l’art. 1 della legge 40, consente il ricorso alla PMA ai soggetti affetti da una causa di sterilità o di infertilità, o, in seguito all’intervento manipolativo della sentenza costituzionale n. 96/2015, da una grave anomalia genetica trasmissibile al nascituro. In relazione ai criteri soggettivi, l’art. 5 della legge circoscrive i legittimi destinatari degli interventi procreativi, alle coppie composte da individui di sesso diverso, avvinti da un rapporto di coniugio o di convivenza, maggiorenni, in età potenzialmente fertile ed entrambi viventi: la disposizione – a differenza di quella concernente le condizioni oggettive di accesso, che non è punita in caso di inosservanza – è presidiata da un apposito illecito amministrativo che prevede ingenti sanzioni pecuniarie e interdittive a carico del medico che applichi le tecniche violando i suoi dettami. Ulteriori restrizioni del diritto alla procreazione discendono poi dalle norme che puniscono l'organizzazione, la realizzazione e la pubblicizzazione della surrogazione di maternità, unica figura di illecito penale stricto sensu all'interno della più ampia cerchia degli "illeciti di concepimento".
2019
978-88-921-1766-2
rischio sanitario, tutela della famiglia e del minore, garanzie costituzionali penali
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12317/60544
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