- L’individuazione, da parte di un tradizionale orientamento dottrinario, della categoria del “matrimonio iuris gentium” discende da una visione dogmatica e classificatoria che non trova rispondenza nella concezione che la giurisprudenza romana classica ebbe dell’istituto matrimoniale. Seguendo il filo logico svolto dalla giurisprudenza - e massimamente da Gaio nel lungo squarcio contenuto nel primo libro delle Istituzioni (par. 1-80) – si evince come i giuristi romani di età classica siano stati attenti non già alla qualificazione del “fatto” matrimonio (se di ius civile, se di ius gentium), quanto piuttosto agli esiti giuridici determinati dal libero combinarsi dei suoi presupposti, tra i quali riveste una speciale importanza il conubium, come dimostrato la costante attenzione ad esso rivolta al fine del riconoscimento della cittadinanza dei coniugi, e dunque della loro appartenza politica e giuridica alla civitas romana.
IUS GENTIUM E MATRIMONIUM
PIRO I
2015-01-01
Abstract
- L’individuazione, da parte di un tradizionale orientamento dottrinario, della categoria del “matrimonio iuris gentium” discende da una visione dogmatica e classificatoria che non trova rispondenza nella concezione che la giurisprudenza romana classica ebbe dell’istituto matrimoniale. Seguendo il filo logico svolto dalla giurisprudenza - e massimamente da Gaio nel lungo squarcio contenuto nel primo libro delle Istituzioni (par. 1-80) – si evince come i giuristi romani di età classica siano stati attenti non già alla qualificazione del “fatto” matrimonio (se di ius civile, se di ius gentium), quanto piuttosto agli esiti giuridici determinati dal libero combinarsi dei suoi presupposti, tra i quali riveste una speciale importanza il conubium, come dimostrato la costante attenzione ad esso rivolta al fine del riconoscimento della cittadinanza dei coniugi, e dunque della loro appartenza politica e giuridica alla civitas romana.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.