Cth.3.17.4. (390 d. C.) ha disposto che le madri avrebbero potuto, su richiesta, essere nominate tutrici dei loro figli ma in mancanza del tutor legitimus. Tale principio ha continuato a trovare applicazione sicuramente fino al 534 d.C., come risulta non solo dall’inserimento di Cth.3.17.4 nel Codex (C.5.35.2) ma anche da C.5.35.3 (530 d.C.) che, nel riconoscere alla donna la facoltà di assumere la tutela dei figli naturali, ha ribadito l’affidamento alla madre dei filii iusti in via subordinata, e cioè solo qualora mancassero e il tutore testamentario e il legittimo. Con Nov.118.5 Giustiniano innova sul punto: la madre o la nonna sono chiamate ex lege alla tutela con preferenza rispetto ai parenti collaterali. Da cosa è stato determinato questo capovolgimento dell’ordine dei chiamati: da un intrinseco sviluppo del diritto romano o dall’influenza di altri ordinamenti? Varie ragioni inducono ad escludere sia la prima ipotesi prospettata sia l’influsso della prassi orientale, mentre in Occidente, in particolare nel territorio occupato dai Burgundi, più di un secolo prima dell’emanazione di Nov.118.5, ex LBR.36.1 risulta vigente il principio in base al quale la madre, qualora lo avesse richiesto, sarebbe stata preferita agli adgnati nell’assunzione della tutela dei propri figli. Tale principio risulta derivare direttamente dall’ordinamento burgundo, infatti in LB. 85.1 si legge: Si mater tutelam suscipere voluerit, nulla parentela praeponatur. Ciò non può portare automaticamente a concludere per la diretta influenza delle disposizioni appena citate su Nov.118.5, ma sussistono indubbiamente alcuni indizi che consentono, almeno, di ipotizzarlo.

L'affidamento della tutela alla madre da Teodosio I (CTH.3.17.4) a Giustiniano

Carbone M
2013-01-01

Abstract

Cth.3.17.4. (390 d. C.) ha disposto che le madri avrebbero potuto, su richiesta, essere nominate tutrici dei loro figli ma in mancanza del tutor legitimus. Tale principio ha continuato a trovare applicazione sicuramente fino al 534 d.C., come risulta non solo dall’inserimento di Cth.3.17.4 nel Codex (C.5.35.2) ma anche da C.5.35.3 (530 d.C.) che, nel riconoscere alla donna la facoltà di assumere la tutela dei figli naturali, ha ribadito l’affidamento alla madre dei filii iusti in via subordinata, e cioè solo qualora mancassero e il tutore testamentario e il legittimo. Con Nov.118.5 Giustiniano innova sul punto: la madre o la nonna sono chiamate ex lege alla tutela con preferenza rispetto ai parenti collaterali. Da cosa è stato determinato questo capovolgimento dell’ordine dei chiamati: da un intrinseco sviluppo del diritto romano o dall’influenza di altri ordinamenti? Varie ragioni inducono ad escludere sia la prima ipotesi prospettata sia l’influsso della prassi orientale, mentre in Occidente, in particolare nel territorio occupato dai Burgundi, più di un secolo prima dell’emanazione di Nov.118.5, ex LBR.36.1 risulta vigente il principio in base al quale la madre, qualora lo avesse richiesto, sarebbe stata preferita agli adgnati nell’assunzione della tutela dei propri figli. Tale principio risulta derivare direttamente dall’ordinamento burgundo, infatti in LB. 85.1 si legge: Si mater tutelam suscipere voluerit, nulla parentela praeponatur. Ciò non può portare automaticamente a concludere per la diretta influenza delle disposizioni appena citate su Nov.118.5, ma sussistono indubbiamente alcuni indizi che consentono, almeno, di ipotizzarlo.
2013
madre; tutor legitimus; Lex Romana Burgundionum
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12317/7357
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