Nel rito speciale degli appalti, disciplinato dagli art. 119 e ss. c. proc. amm., l'appello avverso il dispositivo e l'appello avverso la motivazione non sono autonomi l'uno dall'altro, ma costituiscono espressione del medesimo potere di impugnazione della parte nell'ambito di una fattispecie a formazione progressiva, con la conseguenza che non incorrono nella sanzione di inammissibilità i motivi aggiunti che non contengono una compiuta e separata esposizione dei fatti su cui si innesta la controversia, ma rinviano alle considerazioni già espresse nell'impugnazione del dispositivo. L'effetto devolutivo della controversia si produce in un primo tratto limitatamente all'emissione delle misure cautelari che l'impugnazione del dispositivo consente di anticipare in presenza della sola esecutività del dispositivo medesimo, nel secondo tratto con effetto di cognizione piena del merito della controversia in relazione ai motivi di appello che il ricorrente è posto in condizione di articolare dopo la pubblicazione della motivazione della sentenza. (...) In sede di controversia avverso esito di gara d'appalto, la collocazione al terzo posto in graduatoria non comporta di per sé - con carattere di automatismo - il difetto di legittimazione del concorrente terzo graduato a introdurre contestazione sulle scelte operate dalla stazione appaltante in ordine all'opportunità di procedere o meno all'esame discrezionale di una supposta anomalia dell'offerta dei concorrenti collocati in posizione potiore, in presenza di evidenti e conclamati profili di eccesso di potere che inficino la fase di cognizione ed esame dell'offerta del secondo graduato, la cui possibile estromissione di gara consentirebbe lo scorrimento in posizione utile per poter aspirare all'aggiudicazione.

Il rito in materia di appalti ancora sotto la lente della Plenaria: appello avverso il dispositivo, trasparenza nelle operazioni di gara e legittimazione a ricorrere del terzo graduato - Commento alla Plenaria n. 8/2014 del Consiglio di Stato

Silia Gardini
2016-01-01

Abstract

Nel rito speciale degli appalti, disciplinato dagli art. 119 e ss. c. proc. amm., l'appello avverso il dispositivo e l'appello avverso la motivazione non sono autonomi l'uno dall'altro, ma costituiscono espressione del medesimo potere di impugnazione della parte nell'ambito di una fattispecie a formazione progressiva, con la conseguenza che non incorrono nella sanzione di inammissibilità i motivi aggiunti che non contengono una compiuta e separata esposizione dei fatti su cui si innesta la controversia, ma rinviano alle considerazioni già espresse nell'impugnazione del dispositivo. L'effetto devolutivo della controversia si produce in un primo tratto limitatamente all'emissione delle misure cautelari che l'impugnazione del dispositivo consente di anticipare in presenza della sola esecutività del dispositivo medesimo, nel secondo tratto con effetto di cognizione piena del merito della controversia in relazione ai motivi di appello che il ricorrente è posto in condizione di articolare dopo la pubblicazione della motivazione della sentenza. (...) In sede di controversia avverso esito di gara d'appalto, la collocazione al terzo posto in graduatoria non comporta di per sé - con carattere di automatismo - il difetto di legittimazione del concorrente terzo graduato a introdurre contestazione sulle scelte operate dalla stazione appaltante in ordine all'opportunità di procedere o meno all'esame discrezionale di una supposta anomalia dell'offerta dei concorrenti collocati in posizione potiore, in presenza di evidenti e conclamati profili di eccesso di potere che inficino la fase di cognizione ed esame dell'offerta del secondo graduato, la cui possibile estromissione di gara consentirebbe lo scorrimento in posizione utile per poter aspirare all'aggiudicazione.
2016
978-88-88841-25-0
appalti; aggiudicazione; trasparenza
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12317/85335
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