Allo scarno dettato dell’art. 1218 bis la dottrina non ha dedicato, a quanto consta, particolari approfondimenti, giustificati dal fatto che, dal tenore della norma, non è dato individuare né la tipologia né l’elencazione delle attività di cui trattasi, né il rinvio ad altra fonte, per cui sorge spontanea la domanda su cosa debba intendersi con la perifrasi «esercitazioni previste in ordine alla sicurezza della navigazione. L’Autore prende in considerazioni la normativa di dettaglio inerente all’attuazione delle misure di emergenza, non escluse quelle per difendersi da attacchi di pirati, che richiedono adeguate contromisure, che si svolgono durante le esercitazioni. La norma che imputa al comandante l’omessa esercitazione (ex art 1218 bis) gli impone un dovere di comportamento la cui omissione dà luogo, ex se, a reato. Tuttavia, se al verificarsi di un evento dannoso ha contributo l’imperizia dell’equipaggio iscritto sul «ruolo d’appello», e si prova che essa è dovuta alla omissione di esercitazione ex art. 1218 bis, il comandante potrà incorrere in ben più gravi responsabilità.
Salvaguardia della nave, dovere di esercitazione e profili di responsabilità
LA TORRE U
2014-01-01
Abstract
Allo scarno dettato dell’art. 1218 bis la dottrina non ha dedicato, a quanto consta, particolari approfondimenti, giustificati dal fatto che, dal tenore della norma, non è dato individuare né la tipologia né l’elencazione delle attività di cui trattasi, né il rinvio ad altra fonte, per cui sorge spontanea la domanda su cosa debba intendersi con la perifrasi «esercitazioni previste in ordine alla sicurezza della navigazione. L’Autore prende in considerazioni la normativa di dettaglio inerente all’attuazione delle misure di emergenza, non escluse quelle per difendersi da attacchi di pirati, che richiedono adeguate contromisure, che si svolgono durante le esercitazioni. La norma che imputa al comandante l’omessa esercitazione (ex art 1218 bis) gli impone un dovere di comportamento la cui omissione dà luogo, ex se, a reato. Tuttavia, se al verificarsi di un evento dannoso ha contributo l’imperizia dell’equipaggio iscritto sul «ruolo d’appello», e si prova che essa è dovuta alla omissione di esercitazione ex art. 1218 bis, il comandante potrà incorrere in ben più gravi responsabilità.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.