The access to appeal in the labour proceedings. The author outlines the main innovations enacted by the reform of the trial appeal in the context of the labour proceedings. After having reminded the similarities and the differences between the ordinary appeal and the labour appeal, the author focuses on the recently reviewed pleadings of appeal as enacted by the new Sections 342 and 434 of the Civil Procedure Code. The author then moves to analyze the preliminary scrutiny pursuant to which the judge might reject the motion of appeal for apparent lack of serious chances of success. As a consequence of this reform, the first grade proceeding boosted its pivotal role in the Italian judicial review, restricting the accessibility to the appeal remedy. Despite its inital goals, the reform has frustarted the expectations of the lawmaker to streamline the overall legal proceedings in Italy. In this respect, the labour proceeding did not seem to take particular advantage of the reform given its already basic and quick structure.

L’Autore illustra le principali innovazioni della riforma del giudizio di appello dalla peculiare prospettiva del rito laburistico. Dopo aver ricordato le affinità e le permanenti differenze tra l’appello ordinario e quello speciale del lavoro, si ripercorre l’evoluzione giurisprudenziale sul requisito della specificità dei motivi di appello onde valutare l’effettiva novità delle modifiche introdotte agli artt. 342 e 434 c.p.c. Viene poi esaminato il c.d. “filtro” di cui all’art. 348 bis c.p.c., consistente in una valutazione di probabile infondatezza dell’impugnativa che il giudice deve effettuare in limine litis e che può condurre alla “inammissibilità” dell’appello. Si delinea quindi un quadro in cui l’accesso all’appello risulta condizionato al superamento di un doppio scrutinio di ammissibilità che, nell’esaltare la primazìa della sentenza e la centralità del giudizio di primo grado sembra sospingere l’appello, almeno nelle intenzioni del legislatore, nel solco di un rimedio “eccezionale”. Tuttavia, come dimostra l’esperienza di questi primi anni, la riforma appare lontana dal raggiungimento di risultati apprezzabili sul piano dell’efficienza del sistema nel suo complesso, che risulta per converso ancor più farraginoso e incerto. E ciò soprattutto per il rito del lavoro, la cui struttura e concentrazione è tale da rendere del tutto superfluo un “filtro” come quello concepito dal legislatore del 2012 senza alcuna considerazione delle peculiarità di tale procedimento.

L'accesso all'appello nel rito del lavoro

Corea U
2015-01-01

Abstract

The access to appeal in the labour proceedings. The author outlines the main innovations enacted by the reform of the trial appeal in the context of the labour proceedings. After having reminded the similarities and the differences between the ordinary appeal and the labour appeal, the author focuses on the recently reviewed pleadings of appeal as enacted by the new Sections 342 and 434 of the Civil Procedure Code. The author then moves to analyze the preliminary scrutiny pursuant to which the judge might reject the motion of appeal for apparent lack of serious chances of success. As a consequence of this reform, the first grade proceeding boosted its pivotal role in the Italian judicial review, restricting the accessibility to the appeal remedy. Despite its inital goals, the reform has frustarted the expectations of the lawmaker to streamline the overall legal proceedings in Italy. In this respect, the labour proceeding did not seem to take particular advantage of the reform given its already basic and quick structure.
2015
L’Autore illustra le principali innovazioni della riforma del giudizio di appello dalla peculiare prospettiva del rito laburistico. Dopo aver ricordato le affinità e le permanenti differenze tra l’appello ordinario e quello speciale del lavoro, si ripercorre l’evoluzione giurisprudenziale sul requisito della specificità dei motivi di appello onde valutare l’effettiva novità delle modifiche introdotte agli artt. 342 e 434 c.p.c. Viene poi esaminato il c.d. “filtro” di cui all’art. 348 bis c.p.c., consistente in una valutazione di probabile infondatezza dell’impugnativa che il giudice deve effettuare in limine litis e che può condurre alla “inammissibilità” dell’appello. Si delinea quindi un quadro in cui l’accesso all’appello risulta condizionato al superamento di un doppio scrutinio di ammissibilità che, nell’esaltare la primazìa della sentenza e la centralità del giudizio di primo grado sembra sospingere l’appello, almeno nelle intenzioni del legislatore, nel solco di un rimedio “eccezionale”. Tuttavia, come dimostra l’esperienza di questi primi anni, la riforma appare lontana dal raggiungimento di risultati apprezzabili sul piano dell’efficienza del sistema nel suo complesso, che risulta per converso ancor più farraginoso e incerto. E ciò soprattutto per il rito del lavoro, la cui struttura e concentrazione è tale da rendere del tutto superfluo un “filtro” come quello concepito dal legislatore del 2012 senza alcuna considerazione delle peculiarità di tale procedimento.
Appello processo lavoro
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12317/9215
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