Il dibattito sulla forma del mandato senza rappresentanza ad acquistare beni immobili è assai risalente nel tempo. Centrale nelle argomentazioni è il rapporto tra la disposizione dell’art. 1351 e quella dell’art. 1706, comma 2, c.c. Sullo sfondo c’è il possibile intreccio con la questione inerente alle modalità di imputazione del diritto al mandante: da un lato, chi riconosce l’idoneità del mandato a produrre anche effetti reali dovrebbe altresì reputare necessaria la forma scritta, in ossequio alla regola generale secondo la quale gli atti aventi a oggetto diritti immobiliare a tale forma devono soggiacere; dall’altro, chi considera indispensabile ai fini del trasferimento al mandante un ulteriore atto a ciò diretto posto in essere dal mandatario potrebbe più facilmente prescindere da tale regola e così ammettere anche la validità di un mandato informale.
Trasferimenti immobiliari e forma del mandato senza rappresentanza
Semeraro M
2015-01-01
Abstract
Il dibattito sulla forma del mandato senza rappresentanza ad acquistare beni immobili è assai risalente nel tempo. Centrale nelle argomentazioni è il rapporto tra la disposizione dell’art. 1351 e quella dell’art. 1706, comma 2, c.c. Sullo sfondo c’è il possibile intreccio con la questione inerente alle modalità di imputazione del diritto al mandante: da un lato, chi riconosce l’idoneità del mandato a produrre anche effetti reali dovrebbe altresì reputare necessaria la forma scritta, in ossequio alla regola generale secondo la quale gli atti aventi a oggetto diritti immobiliare a tale forma devono soggiacere; dall’altro, chi considera indispensabile ai fini del trasferimento al mandante un ulteriore atto a ciò diretto posto in essere dal mandatario potrebbe più facilmente prescindere da tale regola e così ammettere anche la validità di un mandato informale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.