Nuovi orizzonti di tutela del diritto al silenzio, oltre i tradizionali confini del procedi- mento penale, si schiudono per effetto del dialogo circolare tra le Corti europee in materia di “abuse market”. Alla stregua dell’approccio teleologico-sostanziale, recepito dalla Consulta con la sentenza n. 84 del 2021, assurge a fondamento giustificativo dell’estensione extrapenale del diritto a non autoaccusarsi sia il rischio attuale di incorrere in una sanzione sostanzialmente punitiva, sia il rischio potenziale di autoincri- minazione correlato alla circolazione in sede penale dei contributi confessori coartati in ambito amministrativo. In attesa del doveroso intervento del nomoteta, si aprono, però, scenari incerti. L’effetto espansivo del nemo tenetur se detegere, correlato alla rilettura antiformalistica del concetto di procedimento ed al passaggio ad una nozione dinamica di materia penale, rimane esposto alla fisiologica fluidità valutativa del formante giurispru- denziale, nonché alle oscillazioni della stessa Corte costituzionale.

Dichiarazioni rese ad autorità non penali

Andolina E
2024-01-01

Abstract

Nuovi orizzonti di tutela del diritto al silenzio, oltre i tradizionali confini del procedi- mento penale, si schiudono per effetto del dialogo circolare tra le Corti europee in materia di “abuse market”. Alla stregua dell’approccio teleologico-sostanziale, recepito dalla Consulta con la sentenza n. 84 del 2021, assurge a fondamento giustificativo dell’estensione extrapenale del diritto a non autoaccusarsi sia il rischio attuale di incorrere in una sanzione sostanzialmente punitiva, sia il rischio potenziale di autoincri- minazione correlato alla circolazione in sede penale dei contributi confessori coartati in ambito amministrativo. In attesa del doveroso intervento del nomoteta, si aprono, però, scenari incerti. L’effetto espansivo del nemo tenetur se detegere, correlato alla rilettura antiformalistica del concetto di procedimento ed al passaggio ad una nozione dinamica di materia penale, rimane esposto alla fisiologica fluidità valutativa del formante giurispru- denziale, nonché alle oscillazioni della stessa Corte costituzionale.
2024
diritto al silenzio-garanzia contro l'autoincriminazione-rapporti tra processo penale e procedimenti amministrativi -doppio binario - circolazione in sede penale contributi confessori resi in sede amministrativa - procedimenti amministrativi punitivi - diritto al silenzio del fallito e dell'acquirente di sostanze stupefacenti a fini personali
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12317/96657
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