La Corte di Cassazione, nella sentenza annotata, si sofferma sulla provenienza del dolo revocatorio e afferma che la revocazione ex art. 395 n. 1 c.p.c. è comunque ammissibile ancorché le macchinazioni e i raggiri nei quali si è sostanziato il dolo sono stati posti in essere ante causam dal precedente titolare del credito poi azionato dal cessionario. Ciò che porta l’A. a riflettere sulla nozione di parte processuale codificata da tale norma e sulla nozione dogmatica di successione nei diritti, arrivando a sostenere che parte processuale ai sensi di tale articolo deve considerarsi il centro di imputazione dell’interesse sostanziale, comprensivo sia del dante causa che del successore.
La nozione di parte processuale ai sensi dell’art. 395 n. 1 c.p.c
Luigi De Propris
2023-01-01
Abstract
La Corte di Cassazione, nella sentenza annotata, si sofferma sulla provenienza del dolo revocatorio e afferma che la revocazione ex art. 395 n. 1 c.p.c. è comunque ammissibile ancorché le macchinazioni e i raggiri nei quali si è sostanziato il dolo sono stati posti in essere ante causam dal precedente titolare del credito poi azionato dal cessionario. Ciò che porta l’A. a riflettere sulla nozione di parte processuale codificata da tale norma e sulla nozione dogmatica di successione nei diritti, arrivando a sostenere che parte processuale ai sensi di tale articolo deve considerarsi il centro di imputazione dell’interesse sostanziale, comprensivo sia del dante causa che del successore.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.