Con la sentenza n. 34196/2022, la Corte di Cassazione interviene su un tema dibattuto in letteratura, il riscatto di fondo rustico alienato in violazione del diritto di prelazione, non ammettendo che il retrattato possa provare che il prezzo di acquisto sia stato superiore a quello indicato nel contratto. Lo scritto, nel ripercorrere le linee evolutive di siffatto istituto, si sofferma sui profili di criticità concernenti la posizione giuridico soggettiva del terzo acquirente, la cui protezione è rimessa a strumenti civilistici, simulazione e/o della garanzia per evizione, che sembrerebbero evidenziare, però, una notevole difficoltà nel garantire a quest’ultimo una tutela effettiva. A tal riguardo, però, non pare superfluo rilevare che l’indicazione di un prezzo inferiore o superiore sia idonea a manifestare la consapevole intenzione da parte del terzo acquirente o di aggirare le normative fiscali vigenti o di dissuadere il prelazionario all’esercizio del riscatto di guisa che, pur aderendo all’orientamento ad avviso del quale non debba ravvisarsi un motivo di nullità - per contrarietà ad una norma imperativa o avente una causa in frode alla legge- nella stipula di un contratto di compravendita in violazione del diritto di prelazione, ciò pare si possa affermare solamente là dove lo stesso contratto non miri ad altre finalità che al trasferimento del diritto di proprietà
Riscatto nella prelazione agraria, pagamento del prezzo “apparente”, tutela del terzo acquirente
Maria Carlotta Rizzuto
2023-01-01
Abstract
Con la sentenza n. 34196/2022, la Corte di Cassazione interviene su un tema dibattuto in letteratura, il riscatto di fondo rustico alienato in violazione del diritto di prelazione, non ammettendo che il retrattato possa provare che il prezzo di acquisto sia stato superiore a quello indicato nel contratto. Lo scritto, nel ripercorrere le linee evolutive di siffatto istituto, si sofferma sui profili di criticità concernenti la posizione giuridico soggettiva del terzo acquirente, la cui protezione è rimessa a strumenti civilistici, simulazione e/o della garanzia per evizione, che sembrerebbero evidenziare, però, una notevole difficoltà nel garantire a quest’ultimo una tutela effettiva. A tal riguardo, però, non pare superfluo rilevare che l’indicazione di un prezzo inferiore o superiore sia idonea a manifestare la consapevole intenzione da parte del terzo acquirente o di aggirare le normative fiscali vigenti o di dissuadere il prelazionario all’esercizio del riscatto di guisa che, pur aderendo all’orientamento ad avviso del quale non debba ravvisarsi un motivo di nullità - per contrarietà ad una norma imperativa o avente una causa in frode alla legge- nella stipula di un contratto di compravendita in violazione del diritto di prelazione, ciò pare si possa affermare solamente là dove lo stesso contratto non miri ad altre finalità che al trasferimento del diritto di proprietàI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.