Nel corso degli ultimi anni, la strategia del Green Deal europeo nonché i conseguenti interventi a cascata che ne sono derivati, ha portato ad una pervasiva conformazione dello statuto normativo applicabile all’attività dell’impresa agricola verso nuovi obiettivi dettati dalla multidimensionale della sostenibilità. Lungo siffatta prospettiva, si inserisce anche la proposta di modifica del regolamento europeo [COM (2022) 134 final 2], il cui iter normativo è terminato con l’emanazione del Reg. (UE) 2024/1143, concernente i prodotti agroalimentari di qualità. Si tratta di un testo dalla forte valenza giuridica, non solo perché riunisce in un solo provvedimento la disciplina delle IG relative a tutti i settori, compreso quello del vino, ma anche sul piano della governance, per il potere riconosciuto ai gruppi di produttori, e ancor più per gli impegni correlati alla sostenibilità che coinvolgono le regole della produzione di qualità. 
Il coinvolgimento delle produzioni di qualità nella strategia sulla sostenibilità determina nuove prospettive che si articolano tra tradizione e innovazione, sostenibilità e nuovi obiettivi in un contesto legato alla conservazione di sistemi produttivi fortemente radicati a livello territoriale. Si ha una sorta di intrusione di una disciplina da tempo consolidata a livello europeo, non tanto con riguardo alle regole sul riconoscimento e sulla protezione delle IG, quanto piuttosto su nuovi criteri che possono inserirsi nei procedimenti previsti dal disciplinare di produzione. In particolare, il canone della sostenibilità trova all’art. 7 del regolamento un particolare riferimento ove si consideri il ruolo demandato alle associazioni di produttori di concordare “pratiche di sostenibilità” da rispettare nella produzione del prodotto designato da IG con lo scopo di prevedere norme di sostenibilità più rigorose di quella prescritta dal diritto UE o nazionale e, per molti aspetti, di andare oltre le buone pratiche in termini di impegni sociali, ambientali o economici. 
In un tale contesto, si colloca la ricerca che si propone di effettuare una prima analisi in ordine all’adozione, rimessa su base volontaria, di tali impegni, al suo impatto sulla conservazione delle produzioni di qualità, nonché sulle modalità con cui l’informazione relativa all’attuazione di questi ultimi debba essere comunicata. L’indagine vuole investigare gli obiettivi perseguiti dell’intervento legislativo e la valenza della sua portata nel contesto più ampio del diritto agroalimentare europeo mettendo in luce le potenziali criticità che si possono rilevare sul piano dell’autonomia dei consorzi nella previsione e adozione di detti impegni, sugli inadempimenti degli agricoltori e quindi sui controlli. 

Indicazioni geografiche e pratiche sostenibili: prime considerazioni alla luce del Regolamento (UE) 2024/1143,

maria carlotta rizzuto
2024-01-01

Abstract

Nel corso degli ultimi anni, la strategia del Green Deal europeo nonché i conseguenti interventi a cascata che ne sono derivati, ha portato ad una pervasiva conformazione dello statuto normativo applicabile all’attività dell’impresa agricola verso nuovi obiettivi dettati dalla multidimensionale della sostenibilità. Lungo siffatta prospettiva, si inserisce anche la proposta di modifica del regolamento europeo [COM (2022) 134 final 2], il cui iter normativo è terminato con l’emanazione del Reg. (UE) 2024/1143, concernente i prodotti agroalimentari di qualità. Si tratta di un testo dalla forte valenza giuridica, non solo perché riunisce in un solo provvedimento la disciplina delle IG relative a tutti i settori, compreso quello del vino, ma anche sul piano della governance, per il potere riconosciuto ai gruppi di produttori, e ancor più per gli impegni correlati alla sostenibilità che coinvolgono le regole della produzione di qualità. 
Il coinvolgimento delle produzioni di qualità nella strategia sulla sostenibilità determina nuove prospettive che si articolano tra tradizione e innovazione, sostenibilità e nuovi obiettivi in un contesto legato alla conservazione di sistemi produttivi fortemente radicati a livello territoriale. Si ha una sorta di intrusione di una disciplina da tempo consolidata a livello europeo, non tanto con riguardo alle regole sul riconoscimento e sulla protezione delle IG, quanto piuttosto su nuovi criteri che possono inserirsi nei procedimenti previsti dal disciplinare di produzione. In particolare, il canone della sostenibilità trova all’art. 7 del regolamento un particolare riferimento ove si consideri il ruolo demandato alle associazioni di produttori di concordare “pratiche di sostenibilità” da rispettare nella produzione del prodotto designato da IG con lo scopo di prevedere norme di sostenibilità più rigorose di quella prescritta dal diritto UE o nazionale e, per molti aspetti, di andare oltre le buone pratiche in termini di impegni sociali, ambientali o economici. 
In un tale contesto, si colloca la ricerca che si propone di effettuare una prima analisi in ordine all’adozione, rimessa su base volontaria, di tali impegni, al suo impatto sulla conservazione delle produzioni di qualità, nonché sulle modalità con cui l’informazione relativa all’attuazione di questi ultimi debba essere comunicata. L’indagine vuole investigare gli obiettivi perseguiti dell’intervento legislativo e la valenza della sua portata nel contesto più ampio del diritto agroalimentare europeo mettendo in luce le potenziali criticità che si possono rilevare sul piano dell’autonomia dei consorzi nella previsione e adozione di detti impegni, sugli inadempimenti degli agricoltori e quindi sui controlli. 
2024
indicazioni geografiche, sostenibilità
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12317/104072
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