Secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte, nel procedimento di prevenzione patrimoniale, i diritti di credito dei terzi, che derivano da un fatto illecito, in particolare dalla commissione di un reato, possono essere ammessi allo stato passivo soltanto se sorti in epoca anteriore alla data di adozione del provvedimento di sequestro e siano stati accertati dal giudice della cognizione entro il termine previsto per l’ammissione ordinaria o tardiva. La pronuncia, seppure condivisibile, rischia di mortificare le pretese del creditore, nonostante non gli sia imputabile alcuna negligenza.
Le Sezioni unite definiscono la tutela dei diritti di credito dei terzi nel procedimento di prevenzione
Giuseppe Tabasco
2026-01-01
Abstract
Secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte, nel procedimento di prevenzione patrimoniale, i diritti di credito dei terzi, che derivano da un fatto illecito, in particolare dalla commissione di un reato, possono essere ammessi allo stato passivo soltanto se sorti in epoca anteriore alla data di adozione del provvedimento di sequestro e siano stati accertati dal giudice della cognizione entro il termine previsto per l’ammissione ordinaria o tardiva. La pronuncia, seppure condivisibile, rischia di mortificare le pretese del creditore, nonostante non gli sia imputabile alcuna negligenza.File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


