Nozione di "giurisdizione" ai sensi dell'art. 1 della Convenzione europea dei diritti umani. Dalla prassi della Corte di Strasburgo può dedursi che uno Stato parte alla Convenzione europea potrebbe rispondere per gli illeciti compiuti anche in uno Stato terzo qualora, avendo deciso di intervenire militarmente in un altro Stato, risulti l'unica autorità ad esercitare un controllo effettivo del territorio.

Il caso Al Skeini dinanzi alla House of Lords e la nozione di giurisdizione nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo

R. Nigro
2007-01-01

Abstract

Nozione di "giurisdizione" ai sensi dell'art. 1 della Convenzione europea dei diritti umani. Dalla prassi della Corte di Strasburgo può dedursi che uno Stato parte alla Convenzione europea potrebbe rispondere per gli illeciti compiuti anche in uno Stato terzo qualora, avendo deciso di intervenire militarmente in un altro Stato, risulti l'unica autorità ad esercitare un controllo effettivo del territorio.
2007
giurisdizione; controllo effettivo
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12317/16665
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