La responsabilità medica da c.d. nascita indesiderata, per errore diagnostico o per inadempimento agli obblighi informativi, è stata interessata da una progressiva amplificazione dell’area del danno risarcibile e dei legittimati attivi, sin quando le Sezioni unite della Cassazione, non sono intervenute a sanare un contrasto tra pronunce della terza sezione, emesse tra il 2004 e il 2012. Quella che sembrava un’evoluzione, al servizio della massima realizzazione di valori costituzionali, ha subìto un prevedibile arresto all’insegna di un maggior rispetto del principio di legalità. In realtà, la tesi che considerava la lesione dell’autodeterminazione della gestante, in ordine all’aborto, come causa mediata dello stato di infermità del figlio, in quanto evitabile se questo non fosse nato, conduceva ad una sovrapposizione di piani tra presupposti per la nascita del diritto e interesse tutelato. L’evoluzione ha presentato tratti comuni con altri sviluppi della responsabilità medica, nella direzione della massima protezione del bene salute, mercé l’uso della c.d. precomprensione giudiziale. La ricostruzione tende a preservare la validità del ragionamento giuridico informato a quel modello di argomentazione.

Responsabilità medica, malformazioni genetiche e opzione ermeneutica

Romano, Geremia
2019-01-01

Abstract

La responsabilità medica da c.d. nascita indesiderata, per errore diagnostico o per inadempimento agli obblighi informativi, è stata interessata da una progressiva amplificazione dell’area del danno risarcibile e dei legittimati attivi, sin quando le Sezioni unite della Cassazione, non sono intervenute a sanare un contrasto tra pronunce della terza sezione, emesse tra il 2004 e il 2012. Quella che sembrava un’evoluzione, al servizio della massima realizzazione di valori costituzionali, ha subìto un prevedibile arresto all’insegna di un maggior rispetto del principio di legalità. In realtà, la tesi che considerava la lesione dell’autodeterminazione della gestante, in ordine all’aborto, come causa mediata dello stato di infermità del figlio, in quanto evitabile se questo non fosse nato, conduceva ad una sovrapposizione di piani tra presupposti per la nascita del diritto e interesse tutelato. L’evoluzione ha presentato tratti comuni con altri sviluppi della responsabilità medica, nella direzione della massima protezione del bene salute, mercé l’uso della c.d. precomprensione giudiziale. La ricostruzione tende a preservare la validità del ragionamento giuridico informato a quel modello di argomentazione.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12317/61713
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